Le assicurazioni sociali obbligatorie

Transcription

Le assicurazioni sociali obbligatorie
La previdenza in Svizzera:
l’essenziale in breve
Le assicurazioni
sociali obbligatorie
Assicurazione
AVS/AI/IPG:
Persone obbligatoriamente assicurate
•
Legge federale
• sull’assicurazione per la vecchiaia
e i superstiti
(in vigore dal 1.1.1948)
• sull’assicurazione per l’invalidità
(in vigore dal 1.1.1960)
• sulle indennità di perdita di
guadagno
(in vigore dal 1.1.1953)
Le persone domiciliate in Svizzera
o che vi esercitano un’attività
lucrativa
Finanziamento
Prestazioni
Salario determinante
Prestazioni di vecchiaia*
Prestazioni per i superstiti*
Incapacità di guadagno
duratura*
Perdita di guadagno
temporanea
Salario determinante
Contributi dei dipendenti
Contributi del datore di
lavoro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVS:
4,20 %
AI:
0,70 %
IPG:
0,225 %
Tassi specifici e disposizioni
particolari sono applicabili per gli
indipendenti, per le persone che
non esercitano alcuna attività
lucrativa e per i beneficiari di una
rendita di vecchiaia.
Vedove, vedovi, coniugi e
partner registrati che non esercitano alcuna attività lucrativa sono
soggetti a contributo.
•
•
•
•
AVS:
4,20 %
AI:
0,70 %
IPG:
0,225 %
Tassi specifici e disposizioni
particolari sono applicabili per gli
indipendenti, per le persone che
non esercitano alcuna attività
lucrativa e per i beneficiari di una
rendita di vecchiaia.
•
Premio per l’assicurazione contro
gli infortuni professionali (IP) in
funzione delle classi e dei gradi di
rischio
Reddito massimo per il calcolo
delle rendite CHF 84 600.–
•
•
•
*
LAINF:
•
Legge federale sull’assicurazione
contro gli infortuni
• in vigore dal 1.1.1984
•
•
LPP:
•
Legge federale sulla previdenza
professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
• in vigore dal 1.1.1985
Tutti i dipendenti occupati in
Svizzera.
I dipendenti con un’occupazione
inferiore alle 8 ore settimanali sono
assicurati unicamente contro gli
infortuni professionali.
Tutti gli altri dipendenti sono
assicurati contro gli infortuni
professionali e non professionali.
Tutti i dipendenti il cui salario AVS
supera l’importo di CHF 21 060.–.
Per i rischi decesso e invalidità, a
partire dal 1o gennaio successivo
al compimento del 17o anno d’età;
per la vecchiaia, a partire dal
1o gennaio successivo al compimento del 24o anno d’età.
•
Rendita semplice di vecchiaia:
minima CHF 14 100.–
massima CHF 28 200.–
L’ammontare esatto dipende dal
reddito annuo medio determinante
e dalla durata dei contributi.
Coniugi:
2 rendite individuali per un importo
massimo pari al 150 % della
rendita massima semplice di
vecchiaia.
Rendita per i figli:
40% della rendita di vecchiaia.
•
•
•
Salario soggetto all’AVS, al
massimo CHF 148 200.–
•
•
•
•
Salario determinante
massimo
CHF 84 600.–
Deduzione di coordinamento
CHF 24 675.–
Salario coordinato
massimo
CHF 59 925.–
minimo
CHF 3 525.–
•
•
•
•
Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e sull’indennità per
insolvenza
• in vigore dal 1.1.1984
LAM:
Legge federale sull’assicurazione militare
• in vigore dal 1.1.1950
Tutte le persone assicurate con
l’AVS, che hanno un obbligo
contributivo a causa di un’attività
lucrativa dipendente.
•
•
La rendita di vecchiaia è calcolata
in percento dell’avere di vecchiaia acquisito al momento del
raggiungimento dell’età che dà
diritto alla rendita (somma degli
accrediti di vecchiaia annuali,
interessi incl.).
Tasso di conversione all’età di
65/64 anni: Vedi foglio informativo «La legge federale sulla
previdenza professionale».
Rendita per i figli di pensionati:
20 % della rendita di vecchiaia.
Vedove, vedovi, partner registrati:
indennità unica o rendita pari al
40 % del guadagno assicurato.
Rendita per orfani: 15 %, rendita
per orfani di entrambi i genitori:
25 % del guadagno assicurato.
Le prestazioni risultanti dalla LAINF,
unitamente a quelle dell’AVS non
possono superare il al mass. 90 %
del guadagno assicurato.
•
•
•
•
In caso d’invalidità totale: rendita d’invalidità pari all’80% del
guadagno assicurato.
In caso d’invalidità parziale:
riduzione della rendita conformemente al grado d’invalidità.
Indennità per menomazione
dell’integrità e assegno per grandi
invalidi.
Le prestazioni risultanti dalla LAINF,
unitamente a quelle dell’AI non
possono superare il al mass. 90 %
del guadagno assicurato.
*
Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità sono periodicamente adeguate al
rincaro.
•
Coniugi senza figli, fino all’età di
45 anni: indennità unica.
Altri coniugi: 60% della rendita d’invalidità o della rendita di vecchiaia
in corso.
Il partner registrato superstite è
equiparato al coniuge.
Rendita per orfani: 20% della
rendita d’invalidità per ogni figlio.
•
•
•
•
•
•
*
LAD:
•
AI: con un’incapacità di guadagno
minima del 70 %: rendita intera.
del 60 %: tre quarti di rendita.
del 50 %: mezza rendita.
del 40 %: un quarto di rendita.
Ammontare della rendita semplice:
calcolo come per la rendita di
vecchiaia.
Rendita per i figli: 40 % della
rendita semplice.
•
Chiunque compie il servizio
militare o svolge il servizio nella
protezione civile
•
•
Trasformazione delle rendite
d’invalidità in rendite di
vecchiaia al raggiungimento
dell’età che dà diritto alla rendita
AVS. La rendita viene dimezzata.
•
•
*
•
Identico al salario determinante
per le prestazioni
•
Premio per l’assicurazione contro
gli infortuni non professionali (INP)
in funzione delle classi di rischio e
sottoclassi
•
Accrediti di vecchiaia in %
del salario coordinato:
•
•
•
Accrediti di vecchiaia: vedere tabella qui accanto.
Premio di rischio: in funzione dell’età, del sesso e del salario.
Fondo di garanzia:
• contributo per il finanziamento di sovvenzioni in caso di struttura d’età
sfavorevole: 0,08% del salario coordinato;
• contributo per il finanziamento di prestazioni in caso di insolvenza e altre
prestazioni: calcolo conformemente all’art.16 OFG.
Età
Uomini
25–34
35–44
45–54
55–65
Donne
25–34
35–44
45–54
55–64
%
7
10
15
18
Al massimo 50 %
Come minimo 50 %
•
•
Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità sono periodicamente adeguate al
rincaro.
•
•
Indennità giornaliera pari all’80%
del guadagno assicurato, a partire
dal terzo giorno successivo a quello
dell’infortunio fino al ripristino della
capacità di guadagno totale, all’inizio del pagamento di una rendita
oppure al decesso della persona
assicurata.
Rendita d’invalidità:
presupposti del diritto alle prestazioni vedi AVS/AI.
Calcolo: come per la rendita di
vecchiaia in base all’avere di
vecchiaia esistente più gli accrediti
di vecchiaia calcolati fino all’età
teorica del pensionamento, senza
interessi futuri.
Rendita per i figli d’invalidi:
20 % della rendita d’invalidità.
Al massimo CHF 148 200.–
Al massimo CHF 150 918.–
Salario lordo senza assegni
familiari
•
•
•
AI: indennità giornaliera per la
durata dei provvedimenti
d’integrazione.
Ammontare: in funzione del reddito
e del numero di figli.
Le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità sono periodicamente adeguate al rincaro.
•
•
Rendita per vedove: rendita pari
all’80% della rendita semplice di
vecchiaia.
Rendita per vedovi/per partner
registrati: se e finché vengono
assistiti dei figli fino al 18o anno
d’età; stesso ammontare come per
la rendita per vedove.
Rendita per orfani: 40 % della
rendita semplice di vecchiaia.
Rendita per orfani di entrambi
i genitori: 60 % della rendita
semplice di vecchiaia.
Coniuge superstite/partner registrato: rendita pari al 40 % del guadagno assicurato.
Rendita per orfani: 15 %, rendita
per orfani di entrambi i genitori:
25 % del guadagno assicurato.
•
•
•
Rendita pari al 80 % del
guadagno assicurato.
Indennità per menomazione
dell’integrità.
Coordinato col 1o pilastro: 100 %
del guadagno assicurato al massimo; coordinato col 2o pilastro:
90 % al massimo.
Le prestazioni per i superstiti e d’invalidità sono periodicamente adeguate al
rincaro.
•
•
Indennità giornaliera pari al
70-80% del guadagno assicurato,
in funzione dell’obbligo di assistenza, eventualmente dopo un periodo
di attesa.
Indennità giornaliera per un
massimo di 400 giorni a secondo
dell’età, periodo dei contributi e
dell’obbligo di assistenza. Per chi
percepisce una rendita d’invalidità
e per chi ha più di 55 anni con
periodo di contributi massimo,
percepisce un’ indennità giornaliera per un massimo di 520 giorni.
•
Al massimo CHF 148 200.–
•
1,1 % del salario assicurato
fino a un massimo di
CHF 148 200.–
0,5 % sulla parte di salario sopra
CHF 148 200.–
•
1,1 % del salario assicurato
fino a un massimo di
CHF 148 200.–
0,5 % sulla parte di salario sopra
CHF 148 200.–
I disoccupati sono subordinati al 2o pilastro per i rischi di decesso e invalidità.
I contributi per questo sono pagati per metà dalla persona disoccupata e per metà
dalla cassa di disoccupazione.
Indennità giornaliera pari al 80 %
del guadagno assicurato, a partire
dal primo giorno fino all’inizio del
pagamento di una rendita.
Coordinato col 1o pilastro: 100 %
del guadagno assicurato al massimo; coordinato col 2o pilastro:
90 % al massimo.
Stato 1.1.2016
La Fondazione collettiva Swisscanto è sinonimo di prestazioni
di servizio efficienti nell’ambito della previdenza del personale. Il ventaglio di servizi offerti dalla Fondazione collettiva
Swisscanto comprende non solo un’amministrazione altamente professionale, ma anche una copertura assicurativa
completa per la vecchiaia, in caso di decesso e d’incapacità
di guadagno. L’investimento dei capitali è affidato alla
Swisscanto Fondazione di investimento, la copertura dei
rischi è garantita dall’Helvetia Assicurazioni.
Swisscanto Fondazione collettiva, con sede a Basilea, è
stata fondata nel 1973 dall’Associazione delle Banche
Cantonali Svizzere e dalla Patria d’allora (oggi Helvetia).
Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali
St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea
Telefono 058 280 26 66
Fax
058 280 29 77
Nel 1985 la fondazione collettiva è stata adattata in funzione delle esigenze imposte dalla LPP e, nel contempo, è stata
costituita la fondazione affiliata Swisscanto Supra, che si
rivolge alle aziende con soluzioni previdenziali su misura per
dipendenti con redditi superiori. Offre inoltre una vasta
gamma di soluzioni assicurative nell’ambito della previdenza
complementare per l’insieme del personale.
Grazie alla lunga esperienza maturata nel settore della
previdenza, Swisscanto è il partner ideale per l’elaborazione
di soluzioni previdenziali perfettamente aderenti alle esigenze specifiche dei propri clienti. Lo dimostrano le circa 6000
imprese che finora hanno riposto la loro fiducia nelle Fondazioni collettive Swisscanto.
Ulteriori informazioni su
www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch
SC4 4941i 01.16
Soluzioni previdenziali su misura

Documents pareils

sicurezza sociale in Svizzera

sicurezza sociale in Svizzera la loro sede solo in un Paese) o, per gli indipendenti, del Paese in cui si trova il centro delle loro attività. I cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’UE che lavorano per più datori di la...

Plus en détail