copertina privata - Interreg IIIA Alcotra

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copertina privata - Interreg IIIA Alcotra
GUIDA A.R.T. N. 5
GUIDA AGLI
APPALTI PRIVATI
COME LAVORARE
NELL’EDILIZIA
IN FRANCIA
Realizzato con il contributo finanziario del
Programma d’Iniziativa Comunitaria
INTERREG III A—ALCOTRA
Unione Europea
PIC INTERREG III
DICEMBRE 2006
GUIDA A.R.T. N. 5
GUIDA AGLI
APPALTI PRIVATI
COME LAVORARE
NELL’EDILIZIA
IN FRANCIA
PROGETTO A.R.T. — ARTIGIANATO IN RETE TRANSFRONTALIERA
DICEMBRE 2006
La presente guida è stata realizzata dal gruppo di lavoro composto da Michel
Bouchard e Nicolas Bendinelli (Chambre de Métiers et de l’Artisanat des AlpesMaritimes), Patrizia Mellano (Camera di commercio di Cuneo), e Patrizia Spano
(Camera di commercio di Imperia) con il contributo del PIC INTERREG IIIA
ALCOTRA.
La guida è disponibile sul sito internet: www.aretra.eu
Redazione dei testi a cura di Paul-André Gyucha, avvocato e insegnante
universitario
Realizzazione copertina e impaginazione testi:
Maura Fossati e Chiara Dalbesio - Ufficio Studi Camera di commercio di Cuneo
Riproduzione:
Tipografia Artigiana Grafica & Tuttostampa - Cuneo
SOMMARIO
Premessa
pag. 5
I – L’appalto privato
pag. 7
1) La norma NF P 03-001
pag. 7
2) Il capitolato delle clausole amministrative generali
pag. 7
3) Il capitolato delle clausole amministrative speciali
pag. 7
4) Il capitolato delle clausole tecniche generali
pag. 8
5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali
pag. 8
6) Le disposizioni relative alla libertà dei prezzi
pag. 9
7) Rivalutazione e revisione dei prezzi
pag. 10
7.1 rivalutazione dei prezzi
pag. 10
7.2 formula di variazione del prezzo
pag. 10
7.3 revisione dei prezzi negli appalti “a corpo”
pag. 10
8) Ritenuta di garanzia
pag. 11
9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere
pag. 11
10) Conto per spese comuni
pag. 12
11) Consegna dei lavori
pag. 13
12) Garanzia di completamento
pag. 15
13) Disposizioni particolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri
pag. 15
II – Il contratto di costruzione di abitazione individuale
pag. 16
III – Le assicurazioni obbligatorie
pag. 17
1) La garanzia decennale
pag. 17
2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento
pag. 18
IV – Il subappalto
pag. 19
V – Domande complementari
pag. 20
Obbligo dell’assicurazione decennale
pag. 20
Obblighi del fabbricante che consegna in Francia un prodotto
fabbricato in Italia
pag. 20
Normativa sociale applicabile alle imprese italiane
pag. 21
Creazione di una sede permanente in Francia
pag. 21
Indirizzi utili
pag. 22
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PREMESSA
Operare in un’area frontaliera rappresenta per le imprese, spesso, un’opportunità
ma, talvolta, anche un onere aggiuntivo perché vuol dire dover affrontare
situazioni della vita dell’impresa in contesti normativi, regolamentari ed
amministrativi diversi.
Per fornire un servizio migliore alle imprese artigiane e consentire loro di cogliere
le opportunità offerte dal mercato confinante, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Alpes-Maritimes, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Cuneo e di Imperia si sono costituite in partenariato nel quadro
del progetto Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.).
Con un programma di azioni coordinate, sostenuto finanziariamente dal
Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Alcotra, le tre istituzioni
sperimentano, per la prima volta, un nuovo modo di operare insieme e di servire
le imprese artigiane dei tre territori in un’ottica integrata di messa a disposizione
delle informazioni disponibili e di accompagnamento al mercato frontaliero.
La realizzazione delle “Guide A.R.T.” rappresenta il primo passo di questo
sostegno istituzionale di allargamento dell’orizzonte dell’impresa attraverso la
diffusione di semplici e pratiche informazioni su alcune tematiche importanti per
lo sviluppo delle attività oltre confine.
Albert MOZZATTI
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes
Ferruccio DARDANELLO
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cuneo
Giovanni DANIO
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Imperia
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I- L'APPALTO PRIVATO
1) La norma NF P 0303-001
Le disposizioni di questa norma, di cui l’ultima versione risale al settembre 1991,
sono state radicalmente riformate per integrare le evoluzioni sia in materia
legislativa che della pratica quotidiana di cantiere.
Le principali novità all’interno della norma riguardano la presa in considerazione
del piano di coordinamento per l’igiene e la sicurezza, la garanzia di pagamento
dovuta dal committente, la modulazione del principio del prezzo non modificabile,
l’implementazione di una procedura accelerata di pagamento del prezzo e
l’identificazione delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti di cantiere.
Questa norma riguarda gli appalti privati nel settore dell'edilizia firmati dopo il 5
dicembre 2000 a condizione che le parti vi si riferiscano espressamente.
2) Il capitolato delle clausole amministrative generali (CCAG - cahier des
clauses administratives générales)
Il capitolato delle clausole amministrative generali della norma AFNOR P 03-001
riguarda i lavori di edilizia di cui non è possibile definire completamente il
programma né il progetto prima dell'inizio del cantiere.
La norma P 03-001 non ha carattere vincolante e non si impone quindi per legge
a meno che le parti non vi si riferiscano espressamente.
La firma di questo tipo di capitolato (CCAG) da parte dei contraenti o la sua
applicazione in virtù di una disposizione in tal senso nel capitolato delle clausole
amministrative speciali lo fa diventare forza di legge tra le parti e elemento
costitutivo del contratto di appalto.
Le parti possono, di comune accordo, apportarvi tutte le modifiche o deroghe che
ritengono opportune che, tuttavia, dovranno essere indicate espressamente nel
capitolato delle clausole speciali.
3) Il capitolato delle clausole
clausole amministrative speciali (CCAP - cahier des
clauses administratives particulières)
Questo capitolato contiene clausole particolari, aggiunte, modifiche o deroghe
che non possono essere inserite nel capitolato delle clausole generali.
A scopo indicativo è opportuno inserire nelle clausole amministrative speciali le
seguenti informazioni:
- nome e cognome e funzioni delle parti contraenti, domicilio eletto;
- oggetto dell’appalto, localizzazione dei lavori;
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-
informazioni relative alla proprietà dei terreni o degli edifici;
elenco dei documenti allegati al contratto di appalto, in particolare il
capitolato delle clausole amministrative generali, il preventivo estimativo, i
disegni che descrivono l’opera;
- stima dei lavori e impegno dell’impresa ad eseguirli. (In caso di contratto
“a corpo” o “a forfait” bisogna indicare l’importo dei lavori. In caso di
lavoro "a misura” bisogna indicare tutti gli elementi relativi al metodo di
calcolo);
- modalità di pagamento e impegno del committente ad onorarli. È
opportuno indicare le scadenze di pagamento degli acconti in base ad un
preciso stato di avanzamento dei lavori;
- eventualmente, le modalità di pagamento degli acconti per le forniture;
- revisione dei prezzi;
- tempistica di esecuzione con tutte le precisioni relative alle penali in caso
di ritardo ed, eventualmente, i premi in caso di realizzazione anticipata;
- eventualmente i materiali forniti dal committente;
- assicurazioni;
Questo elenco non è limitativo e potrà essere integrato da altre informazioni.
4) Il capitolato
capitolato delle clausole tecniche generali (CCTG - cahier des
clauses techniques générales)
Elenca le norme tecniche che disciplinano l’esecuzione dei lavori delle varie
figure professionali che intervengono sul cantiere.
Nel settore degli appalti edili esistono dei documenti tecnici unificati (DTU) che
enunciano, settore per settore, gli obblighi generali che gli imprenditori edili
devono rispettare.
Questi documenti di riferimento pubblicati dal centro scientifico e tecnico per
l'edilizia (CSTB - Centre scientifique et technique du bâtiment) non sono applicati
d'ufficio agli appalti privati, a meno che le parti non vi ricorrano espressamente.
Se un contratto d’appalto viene assoggettato al quadro normativo AFNOR P 03001, si dovranno rispettare le norme francesi omologate e i DTU. Queste
clausole tecniche generali non sono allegate materialmente ai documenti del
contratto perché si reputano conosciute dalle parti.
5) Il capitolato delle clausole tecniche speciali (CCTP - cahier des clauses
techniques particulières)
particulières)
Questo capitolato descrive le disposizioni speciali delle opere da realizzare. Può
prevedere documenti grafici (planimetrie, disegni) e documenti allegati come i
rilevamenti topografici o le relazioni geologiche.
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6) Le disposizioni relative alla libertà dei prezzi
Derivano dall’ordinanza n. 86-1243 del 1 dicembre 1986 le cui modalità di
applicazione sono state precisate dal decreto n. 86-1309 del 29 dicembre 1986.
Figurano nel libro IV del codice del commercio. L'articolo L. 410-2 del codice del
commercio stabilisce il principio secondo cui i prezzi di beni, prodotti e servizi
sono fissati grazie al libero gioco della concorrenza.
Le condizioni di pubblicità dei prezzi sono regolamentate dall’ordinanza del
2 marzo 1990 modificata dall’ordinanza del 30 luglio 1999 per gli interventi di
emergenza, riparazione e manutenzione nel settore dell’edilizia e delle
attrezzature per la casa.
Quando le imprese intervengono nell'ambito di contratti di manutenzione o di
garanzia, non sono assoggettate alle disposizioni di questa ordinanza per le
prestazioni coperte da pagamenti forfetari effettuati alla firma del contratto o al
rinnovo dello stesso.
Prima di intraprendere qualsiasi lavoro, le imprese hanno l’obbligo di portare a
conoscenza del consumatore le seguenti informazioni:
- il compenso orario dei lavoratori comprensivo di IVA;
- le modalità di conteggio del tempo lavorato;
- i prezzi comprensivi di IVA delle varie prestazioni forfetarie proposte;
- le eventuali spese di viaggio;
- se il preventivo è gratuito o a pagamento e in quest’ultimo caso quanto
costa;
Se la prestazione viene proposta in loco al momento dell’intervento, l’impresa
dovrà presentare prima di intervenire un documento scritto che enumera le
informazioni sopra elencate.
Dal 18 maggio 2001, i termini di pagamento devono indicare obbligatoriamente le
condizioni di applicazione e il tasso di interesse delle penali per ritardo
nell’esecuzione e nella consegna dei lavori applicabili a partire dal giorno
successivo alla data di pagamento riportata sulla fattura nel caso in cui le somme
dovute vengano pagate dopo tale data.
Fatte salve disposizioni contrarie, che tuttavia non possono stabilire una
percentuale inferiore a una volta e mezzo il tasso di interesse legale, tale
percentuale è pari al saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea
alla sua più recente operazione di rifinanziamento maggiorata di sette punti
percentuali.
Le penali di ritardo possono essere applicate senza obbligo di sollecito.
Codice del commercio, art. L. 441-6, comma 3 modificato da L. n. 2001-420,
15 maggio 2001, art. 53, II
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Sanzione applicabile alle persone fisiche:
Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo L. 441-6 del codice del
commercio è passibile di una multa di 15 000 € (Codice del commercio, art. L.
441-6).
7) Rivalutazione e revisione dei prezzi
7.1 Rivalutazione dei prezzi
Si tratta dell’operazione con la quale le parti applicano una clausola del contratto
e procedono a una rivalutazione del o dei prezzi pattuiti per tenere conto delle
variazioni economiche sopravvenute prima dell’inizio dei lavori.
Le parti devono stabilire nel contratto i principi e i criteri di rivalutazione.
I prezzi vengono generalmente rivalutati tenendo conto della data di inizio dei
lavori stabilita negli ordini di servizio (CCAG, art. 9.4.1.2.4.1, dic. 2000).
La norma AFNOR P 03-001 permette di rivalutare il prezzo a prescindere
dall’intervallo di tempo trascorso tra la stipula del contratto e l’inizio dei lavori. Le
parti hanno tuttavia la facoltà di subordinare l’applicazione della clausola di
rivalutazione al passaggio di un determinato lasso di tempo dalla data di
fissazione del prezzo iniziale.
La pratica vuole che nei contratti non “a corpo” i prezzi del preventivo siano validi
solo per un intervallo di 3 mesi e che, una volta trascorso questo lasso di tempo,
possano essere rivalutati.
7.2 Formula di variazione del prezzo
I documenti contrattuali devono precisare la formula utilizzata per calcolare la
variazione di prezzo, i parametri di riferimento e il loro valore iniziale. I contraenti
hanno piena libertà di scelta degli indici.
Per i contratti assoggettati alla norma AFNOR P 03-001, il valore finale del
parametro di rivalutazione è, per gli indici pubblicati mensilmente, quello del
mese che precede la consegna dell’offerta oppure, per gli altri indici, quello in
vigore il giorno 15 del mese che precede la consegna dell’offerta.
7.3 Revisione dei prezzi negli appalti “a corpo”
La norma AFNOR P 03-001 prevede la possibilità di inserire clausole di revisione
negli appalti a corpo (CCAG, art. 9.4.1.2.5, dic. 2000).
Si tratta dell’operazione con la quale le parti applicano una clausola del contratto
e procedono a una revisione del o dei prezzi pattuiti per tenere conto delle
variazioni economiche sopravvenute durante l’esecuzione dei lavori.
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La formula di revisione del prezzo deve, come per la rivalutazione, essere
contemplata in un’apposita clausola nei documenti specifici del contratto. Devono
essere indicati i parametri di riferimento e il relativo valore iniziale.
8) Ritenuta di garanzia
A garanzia della buona esecuzione dei lavori negli appalti privati, il committente
ha il diritto di trattenere un determinato importo sulle somme dovute all’impresa
per coprire eventuali difetti di esecuzione. Si tratta di un’abitudine molto utilizzata
in passato e che, dando spesso luogo a ritenute eccessive, è stata
regolamentata da un provvedimento di ordine pubblico. Questo tipo di garanzia è
stato così istituzionalizzato ed è entrato in un quadro normativo ben preciso
destinato a tutelare le imprese dagli abusi o dall’insolvibilità di alcuni committenti.
La legge di ordine pubblico n. 71-584 del 16 luglio 1971, modificata dalla legge n.
72-1166 del 23 dicembre 1972, sulle ritenute di garanzia per gli appalti privati
prevede due possibili soluzioni:
- il committente può inserire nel contratto una clausola di ritenuta di garanzia il
cui importo, limitato al 5 % del prezzo dei lavori, deve essere depositato presso
un terzo;
- l’imprenditore può evitare l’applicazione della ritenuta di garanzia presentando
invece la cauzione di un istituto finanziario.
La cauzione bancaria fornita al posto della ritenuta di garanzia permette
all’impresa di evitare che il committente trattenga il 5% sul pagamento del prezzo
dei lavori. Come la ritenuta di garanzia, la cauzione è destinata a garantire la
buona esecuzione dei lavori e a coprire le eventuali riserve fatte al momento
della consegna.
Trascorso un anno dalla data di consegna dei lavori, avvenuta con o senza
riserve, la cauzione bancaria viene svincolata o le somme bloccate vengono
versate all’impresa, anche senza revoca, a patto che il committente non abbia
notificato, a mezzo di lettera raccomandata, all’istituto bancario o al depositario,
la propria opposizione motivata dal mancato adempimento delle obbligazioni in
capo all’impresa.
9) Smaltimento dei rifiuti di cantiere
La gestione dei rifiuti è diventata più onerosa e complessa con l’entrata in vigore
della legge n. 92-646 del 13 luglio 1992 che ha definito i nuovi principi della
politica nazionale in questo campo. È stato così consentito il ricorso alla discarica
solo per i rifiuti non riciclabili.
Ogni imprenditore dovrà quindi provvedere alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti che dovranno essere identificate e contabilizzate separatamente nel
contratto.
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- Smaltimento dei rifiuti
È compito dell’impresa effettuare la raccolta selettiva dei rifiuti di cantiere e
smaltirli nei siti abilitati a riceverli.
- Corrispettivo dell’impresa
In cambio di questo servizio, l’impresa riceverà un corrispettivo il cui importo è
indicato nel contratto sulla base della valutazione preventiva fatta dal
committente.
• Cantiere di demolizione
La valutazione deve essere accettata dall’impresa nel caso di un contratto di
demolizione. In assenza di valutazione, il compenso dell’impresa viene calcolato,
a seconda delle quantità smaltite, sulla base di un prezzo unitario stabilito nel
contratto o di un preventivo.
• Cantiere per nuova costruzione
Per una nuova costruzione, il corrispettivo è stabilito sulla base di una
valutazione fatta preventivamente dall’impresa.
• Cantiere sull’esistente
In mancanza di una valutazione, le operazioni di trasporto e smaltimento dei
rifiuti sono remunerate sulla base di una stima fatta preventivamente
dall’impresa.
10) Conto per spese comuni
Può succedere che più imprese, siano esse indipendenti o legate da rapporti
giuridici, collaborino alla realizzazione della stessa opera, e che alcune debbano
sostenere spese nell’interesse comune. Tali spese entrano nel calcolo del prezzo
dell’appalto (CCAG, art. 12.1, agosto 1991 articolo 6.1.2).
Le appendici A (lavori per nuove costruzioni) e B (lavori sull’esistente) del
capitolato CCAG elencano le spese di interesse comune differenziando le spese
per attrezzature che, essendo prevedibili, sono riconducibili ad una determinata
impresa, e le spese di gestione ripartite tra tutte le imprese. L’elenco non è
esaustivo e può essere completato nei documenti specifici del contratto.
- Spese per attrezzature
• gli allacciamenti provvisori;
• l’ufficio del cantiere;
• gli impianti sanitari comuni;
• la rete idrica ed elettrica;
• il piano di sicurezza comune sul cantiere.
- Spese di gestione
• i consumi di acqua e elettricità;
• la pulizia dell’ufficio del cantiere e dei sanitari;
• le spese di sostituzione dei materiali danneggiati o rubati;
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•
•
le spese per la sorveglianza;
lo sgombero dei rifiuti e il relativo trasporto alle discariche.
11) Consegna dei lavori
La consegna dei lavori indica la normale conclusione dei lavori di costruzione. È
l’operazione attraverso la quale il committente accetta i lavori (con o senza
riserve) e constata l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle
imprese.
11.1 Scopo della consegna
La consegna consente al committente di verificare la qualità apparente del lavoro
svolto e di esigere interventi correttivi se i lavori:
- non sono conformi alle disposizioni del contratto;
- non sono stati eseguiti a regola d’arte.
La consegna alla data prestabilita è inoltre molto importante per l’imprenditore
per i seguenti motivi:
- permette il pagamento delle fatture;
- copre i vizi e i difetti di conformità apparenti che non sono stati oggetto di
riserve al momento della consegna;
- determina il momento a partire dal quale decorrono la responsabilità e le
garanzie previste dalla legge del 4 gennaio 1978.
Con la legge del 1978, e il relativo articolo 1792-6, primo comma del Codice
civile, le cui disposizioni sono riprese anche nell’articolo L. 111-9 del codice
dell’edilizia e dell’abitazione (CCH - Code de la Construction et de l’Habitation),
la consegna dei lavori è diventata un atto giuridico di fondamentale importanza
perché fa scattare la responsabilità decennale e le varie garanzie alle quali sono
assoggettati non solo gli imprenditori ma anche le società di assicurazione.
11.2 Accettazione della consegna
Si ha la consegna dei lavori quando la parte più diligente ne prende l’iniziativa:
quindi il committente o l’imprenditore.
Di norma la consegna dei lavori, che consiste nell’approvazione dei lavori dopo
verifica degli stessi, implica il completamento dell’opera. L’accettazione della
consegna si compie in una sola volta, senza fasi intermedie, ed è considerata
come definitiva malgrado l’esistenza di eventuali riserve pronunciate dal
committente.
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Nella pratica succede spesso che, per opere di una certa importanza e durata, si
proceda a consegne successive per una stessa opera a mano a mano che i vari
lavori vengono completati.
Ciò consente, ad esempio, all’imprenditore che ha realizzato le opere in
muratura, e ha quindi necessariamente terminato per primo, di non aspettare il
completamento dell’opera per essere pagato ed entrare nel periodo di
prescrizione ai sensi dell’articolo 2270 del Codice civile.
Se è espressa, la consegna è certificata da un verbale datato e firmato dal
committente, vidimato dall’impresa ed eventualmente dall’architetto.
La Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità di una consegna tacita a
condizione che soddisfi i criteri enunciati nell’articolo 1792-6 del Codice civile
secondo cui la consegna è “l’atto con il quale il committente dichiara di accettare
l’opera con o senza riserve”, e che “in ogni caso” la consegna è “pronunciata in
contraddittorio”. Tenendo conto di queste disposizioni legali, la Corte di
cassazione riconosce l’esistenza della consegna tacita quando sussistono i
seguenti elementi:
- la volontà inequivocabile del committente di voler accettare i lavori
- il carattere contraddittorio della consegna
- il pagamento totale del prezzo
L’articolo 1792-6 del Codice civile prevede che, in mancanza di accordo tra le
parti (espresso o tacito), la consegna avvenga per via giudiziale.
Il ricorso al tribunale permette alle parti di far constatare una consegna che non è
avvenuta nonostante ne sussistessero tutti gli elementi.
11.3 Effetti della consegna
Fino alla consegna dei lavori, l’imprenditore è responsabile dell’opera che è
tenuto a consegnare in perfetto stato al committente.
Allo stesso modo è responsabile del cantiere: tutti i danni (furti ad esempio) che
dovessero verificarsi prima della consegna sono considerati come avvenuti per
colpa sua.
La consegna trasferisce la responsabilità dell’opera al committente, in capo al
quale sorge l’obbligo di provvedere alla manutenzione e alla conservazione
dell’immobile. In caso di furti, le perdite saranno a suo carico.
La legge del 4 gennaio 1978 fa della consegna il punto di partenza per quanto
segue:
- il periodo decennale durante il quale si può far valere la responsabilità dei
costruttori sulla base dell’articolo 1792 del Codice civile per i danni che
compromettono la solidità dell’opera o la rendono impropria alla sua
destinazione (C. civ., art. 2270);
- l’intervallo minimo di 2 anni corrispondente alla garanzia di buon
funzionamento delle attrezzature dell’immobile (C. civ., art. 1792-3);
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-
l’intervallo di un anno durante il quale l’imprenditore è tenuto a una
garanzia di completamento (C. civ., art. 1792-6).
La garanzia decennale decorre solo a consegna avvenuta.
L’esistenza di riserve alla consegna impone il ricorso alla garanzia di
completamento per l’eliminazione dei difetti segnalati dal committente. È
opportuno tuttavia operare una distinzione tra riserve sollevate durante o dopo la
consegna dei lavori.
- I difetti che sono stati oggetto di riserve al momento della consegna non
sono coperti dalla garanzia decennale bensì dalla garanzia di
completamento
- I difetti che compaiono nell’anno successivo alla consegna potranno
essere eliminati, a scelta del committente, ricorrendo alla garanzia di
completamento o a quella decennale o ancora quella di buon
funzionamento
12) Garanzia di completamento
Dura un anno a partire dalla consegna dei lavori (Codice civile, art. 1792-6, parte
del secondo comma).
La garanzia di completamento copre l’eliminazione di tutti i difetti constatati dal
committente attraverso le riserve riportate nel verbale di consegna o mediante
notifica scritta per quelli constatati dopo la consegna (Codice civile, art. 1792-6,
parte del secondo comma).
Le disposizioni dell’articolo 1792-6 del Codice civile relative alla garanzia di
completamento non escludono l’applicazione degli articoli 1792, 1792-2 e 1792-3
del Codice civile.
La garanzia decennale può coprire i vizi nascosti che sono apparsi nell’anno
successivo alla consegna o i difetti che sono stati effettivamente oggetto di
riserve ma che si sono rivelati, per estensione e conseguenze, solo dopo la
consegna dei lavori.
13) Disposizioni particolari
particolari sull’igiene e la sicurezza nei cantieri.
La norma AFNOR P 03-001 di dicembre 2000 ricorda che il piano generale di
coordinamento, redatto già in fase di elaborazione, studio e progettazione, deve
essere allegato ai documenti costitutivi del contratto. Se prevede obblighi
specifici a carico dell’imprenditore, le corrispondenti clausole dovranno figurare
nel CCAP (CCAG, art. 4.2.1, dic. 2000). Questa disposizione consente
all’imprenditore di inserire nel prezzo il costo dei provvedimenti da adottare in
materia di igiene e sicurezza.
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IIII- CONTRATTO
INDIVIDUALE
DI
COSTRUZIONE
DI
ABITAZIONE
La legge del 19 dicembre 1990 sanziona penalmente l’avvio di lavori da parte del
costruttore che non abbia preventivamente concluso per iscritto un contratto di
costruzione di abitazione individuale o non abbia ottenuto una garanzia di
consegna (CCH, art. L241-8). Devono essere allegati al contratto la planimetria,
la scheda informativa e quella descrittiva, una copia del permesso di costruire, se
è stato rilasciato, i certificati delle garanzie finanziarie e l’attestazione
dell’assicurazione danni alle opere. Inoltre, in quanto prestatore d'opera, il
costruttore di un’abitazione individuale è tenuto ad assicurarsi per la
responsabilità decennale. In caso contrario, incorre nelle sanzioni penali previste
all'articolo L. 243-3, primo comma, del Codice delle assicurazioni.
Dal 1 dicembre 1991 i contratti che prevedono l'esecuzione di lavori di muratura,
di costruzione del tetto e degli infissi sono disciplinati dalla normativa sulle
abitazioni individuali.
Di norma i contratti di appalto a lotti separati esulano dal campo d’azione della
normativa sulle abitazioni individuali a condizione, ovviamente, che una singola
impresa o artigiano non sia stato incaricato di eseguire sia i lavori di muratura,
che del tetto e degli infissi e non abbia fornito direttamente o indirettamente la
planimetria di progetto.
Subappalto: la legge del 19 dicembre 1990 prevede una serie di disposizioni che
rafforzano la normativa relativa al subappalto nel settore della costruzione di
abitazioni individuali. Se la legge del 1975 non prevede obblighi particolari da
rispettare riguardo alla forma del subappalto, il provvedimento del 1990 richiede
invece che il costruttore, a prescindere dal tipo di contratto che ha concluso con il
committente (con o senza fornitura della planimetria), stipuli un contratto scritto,
prima dell’inizio dei lavori, contenente una serie di elementi obbligatori, in
particolare una garanzia di pagamento a favore del subappaltatore (CCH, art.
L231-13 in parte e art. L232-2 in parte). Il mancato rispetto di queste disposizioni
imperative rende nullo il contratto e comporta l’applicazione di sanzioni penali
(CCH, art. L241-9). Il costruttore dovrà inoltre inviare una copia dei contratti di
subappalto all’organismo che si porta garante per la consegna secondo quanto
previsto all'articolo L231-6 del CCH.
Chiunque sia assoggettato all’obbligo di conclusione di un contratto scritto ai
sensi dell’articolo L231-1 o dell’articolo L232-1 del Codice della costruzione e
dell’urbanismo e contravvenga a tali disposizioni avviando comunque i lavori,
incorre in una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 38.000 €, o solo una
delle due sanzioni.
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IIIIII- LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
La norma AFNOR P 03-001 prevede l’obbligo per l’imprenditore di presentare,
non appena gliene viene fatta richiesta, la prova che è assicurato contro vari
rischi:
- il crollo e il rischio di crollo prima della consegna di tutto o parte
dell’opera;
- i danni provocati da inondazioni e incendio durante i lavori;
- la responsabilità civile nei confronti dei terzi e del committente per danni
alle persone, materiali e immateriali occorsi durante e dopo i lavori;
- la responsabilità decennale derivante dagli articoli 1792 e successivi del
codice civile.
1) La garanzia decennale
Istituita dalla legge Spinetta, si basa su un duplice obbligo passibile di sanzioni
penali in caso di inadempimento.
Il primo obbligo impone alle persone e ai costruttori non esecutori la cui
responsabilità può essere fatta valere ai sensi degli articoli 1792 e successivi del
codice civile di contrarre un’assicurazione decennale prima dell’apertura del
cantiere (Codice delle assicurazioni, art. L. 241-1 e successivi.).
Il secondo obbligo impone al committente la sottoscrizione di un’assicurazione
danni alle opere (assicurazione DO) prima dell’inizio dei lavori (Codice delle
assicurazioni, art. L. 242-1 e successivi).
La legge del 4 gennaio 1978 vale per tutte le opere sia che si tratti di costruzioni
nuove che di lavori realizzati su costruzioni esistenti. L’assicurazione è
obbligatoria anche per i lavori sull’esistente che, per la loro particolare natura,
potrebbero far scattare la responsabilità decennale dei costruttori.
L’assicurazione potrebbe quindi diventare obbligatoria per lavori relativi alla
struttura della parte nuova realizzata o deputati a garantire una delle sue funzioni
essenziali, che si tratti di lavori di ampliamento, modifica o rifacimento secondo la
configurazione pre-esistente o anche di importanti interventi di manutenzione.
- Ristrutturazione radicale
Sono assimilati alla realizzazione di un edificio e quindi assoggettati alla garanzia
decennale i grossi lavori di ristrutturazione comprendenti, in particolare, il
rifacimento delle facciate, la sostituzione delle parti degradate, il risanamento dei
punti attaccati dall'umidità, l’apertura e la stuccatura delle crepe, la posa di un
lastricato, il rifacimento di muri, coperture e pareti divisorie, la realizzazione di
aperture nella soletta, l'elevazione dei muri del vano ascensore e l'installazione
dello stesso e infine la creazione di bagni.
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- Rifacimento di un tetto
In caso di fornitura di materiali nuovi in sostituzione di quelli vecchi e
realizzazione di una nuova messa in opera, gli articoli 1792 e successivi del
codice civile potrebbero essere fatti valere per i danni eventuali derivanti
dall'esecuzione di questi lavori.
- Ristrutturazione facciata
Esiste ormai una consistente giurisprudenza che prevede l’obbligo della garanzia
decennale per i lavori di ristrutturazione destinati a garantire l'impermeabilità di
un immobile.
La mancata sottoscrizione di un’assicurazione obbligatoria è un reato passibile di
6 mesi di reclusione e di una multa di 75 000 € come pena massima o una di
queste due sanzioni (Codice delle assicurazioni, art. L. 243-3, primo comma).
Il subappaltatore non ha alcun rapporto contrattuale con il committente. Esula dal
campo di applicazione delle garanzie legali dei costruttori e dell’assicurazione
obbligatoria. Tuttavia, se il subappaltatore sceglie di contrarre un'assicurazione di
responsabilità decennale, dovrà rispettare le norme imperative in materia, nella
fattispecie le disposizioni dell’articolo L. 241-1 del codice delle assicurazioni
relative all’obbligo di una polizza assicurativa che copra tutti i lavori edili. In
questo caso, l’assicurazione non potrà far valere la clausola che limita la
garanzia contratta dal subappaltatore alle sole costruzioni edificate sopra il
terreno, con esclusione quindi dei lavori sotterranei (¨Cassazione 1 sezione
civile, 9 aprile 1991, n. 88-15.891, Società Sogea contro La Préservatrice: Bull.
civ. I, n. 133).
Cadono sotto la responsabilità decennale e l'assicurazione corrispondente, i
danni anche se derivanti da un difetto del terreno, che:
- compromettono la solidità dell’opera o incidono sulla solidità delle
attrezzature di un edificio quando queste costituiscono parte integrante e
indivisibile delle opere portanti, delle fondamenta, della struttura, dei muri
o del tetto (Codice civile, art. 1792, parte del primo comma e 1792-2,
primo comma);
- rendono l’opera impropria alla sua destinazione intaccandola in uno dei
suoi elementi costitutivi o di attrezzatura (Codice civile, art. 1792, parte
del primo comma).
2) La garanzia biennale è la garanzia di buon funzionamento
Questa garanzia è prevista per legge per le attrezzature separabili per una
durata minima di due anni; l'assicurazione corrispondente non è però
obbligatoria.
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Rientra generalmente nell’ambito di un’assicurazione facoltativa che completa
l'assicurazione di responsabilità decennale del costruttore.
Le attrezzature di un edificio, la cui costruzione è cominciata dopo il 1 gennaio
1979, che non facciano parte integrante e indivisibile delle opere portanti, delle
fondamenta, della struttura, dei muri o del tetto, sono coperte da una garanzia di
buon funzionamento di una durata minima di due anni a partire dalla consegna
dell'opera (Codice civile, art. 1792-3).
Una volta scaduto questo termine, la persona fisica o giuridica che potrebbe
essere ritenuta responsabile in virtù degli articoli 1792-1792-4 del Codice civile
non è più tenuta alla garanzia di cui sopra (Codice civile, art. 2270).
La garanzia di buon funzionamento presenta quindi dei limiti di applicazione.
IVIV- IL SUBAPPALTO
Il subappalto è l'operazione con la quale un imprenditore affida, sotto la sua
responsabilità, a un'altra persona, denominata il subappaltatore, tutto o parte
dell'esecuzione del contratto d'opera o dell'appalto pubblico stipulato con il
committente (L. n. 75-1334, 31 dic. 1975, art. 1er, primo comma).
Il titolare del contratto stipulato con il committente che affida un compito al
subappaltatore è chiamato appaltatore.
Pena la nullità del subappalto, il pagamento dei corrispettivi dovuti
dall’appaltatore al subappaltatore in applicazione del subappalto è coperto da
una cauzione personale e solidale rilasciata all’appaltatore da un istituto bancario
qualificato, autorizzato secondo le condizioni previste dalla legge. Tuttavia non
sarà necessario fornire una cauzione se l’appaltatore delega il committente al
subappaltatore secondo i termini e le condizioni dell'articolo 1275 del Codice
civile, a concorrenza dell’importo delle prestazioni effettuate dal subappaltatore
(L. n. 75-1334, 31 dic. 1975, art. 14, primo comma).
L’obbligo in capo all’appaltatore di garantire il pagamento di tutte le somme che
deve al subappaltatore per il subappalto è disciplinato dall'articolo 14, primo
comma, della legge del 31 dicembre 1975, pena la nullità del contratto. Il
subappaltatore può far valere la responsabilità dell‘appaltatore.
Responsabilità personale dell‘amministratore dell’impresa appaltatrice:
l’amministratore di un’impresa appaltatrice che, contravvenendo all'articolo 14 di
cui sopra, conclude un contratto di subappalto senza prevedere una delega di
pagamento e senza aver ottenuto una cauzione personale e solidale da parte di
un istituto di credito, mette in gioco la propria responsabilità se permette al
subappaltatore di firmare un contratto che sembra coperto da garanzia, senza
tuttavia esserlo, e spingendolo ad accettare un pagamento differito pur sapendo
che l’impresa non sarà in grado di onorare l’impegno.
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Il pregiudizio per il subappaltatore viene calcolato partendo dall’importo del
credito insoluto, maggiorato, a titolo di risarcimento danni, degli interessi legali
calcolati a partire dalla data di scadenza dell'effetto cambiario insoluto
allorquando la garanzia ne avrebbe permesso il recupero.
Assenza di garanzia decennale a carico dei subappaltatori:
Non essendo legato al committente da un contratto d’opera, il subappaltatore
non è tenuto alle garanzie legali previste dagli articoli 1792 e successivi del
Codice civile.
V- DOMANDE
DOMANDE COMPLEMENTARI
Risposte ad alcune domande poste durante il seminario formativo “Lavorare in
Francia: gli appalti privati per le imprese edili”, tenutosi a Cuneo il 2 ottobre 2006.
Obbligo dell’assicurazione decennale
Riguarda tutte le imprese, ad eccezione del lavoro in subappalto.
Il subappaltatore non è sottoposto all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione.
Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che è tenuto a un obbligazione di risultati nei
confronti dell’appaltatore per il quale lavora.
Per proteggere il subappaltatore, la legge del 31 dicembre 1975 prevede che
questi venga sollevato dai suoi obblighi nel caso in cui non sia stato accettato dal
committente e quindi non possa essere pagato direttamente per il lavoro svolto.
Obblighi del fabbricante
fabbricante che consegna in Francia un prodotto fabbricato
in Italia
Il venditore è tenuto a garantire la cosa venduta da vizi occulti che la rendono
inadatta all’uso cui è destinata o che ne compromettono l’uso in misura tale che
l’acquirente non l’avrebbe comprata o avrebbe proposto un prezzo inferiore se ne
fosse stato a conoscenza (codice civile francese, articolo 1641).
Viene considerato fabbricante chi ha importato un bene, parte di esso o un
elemento di attrezzatura fabbricato all’estero.
L’articolo 1386-11 del codice civile francese rende il fabbricante totalmente
responsabile quando è provato che l’esistenza di un difetto del prodotto da questi
messo in circolazione ha causato dei danni.
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Normativa sociale applicabile alle imprese italiane
Ai sensi del regolamento europeo 1408/71, il lavoratore frontaliero italiano che è
distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una
prestazione di servizi nel territorio francese, conserva la qualità di lavoratore
frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi (e non più tre mesi),
anche se, in questo periodo, non può ritornare ogni giorno o almeno una volta
alla settimana nel luogo di residenza.
Inoltre, il lavoratore che esercita un'attività subordinata presso un'impresa italiana
dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio
francese per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetto alla
legislazione italiana, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non
superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona
giunta al termine del suo periodo di distacco.
Infine, le aziende con sede in Italia possono essere esonerate dall’obbligo di
versare i contributi per le ferie pagate dimostrando, con le necessarie pezze
giustificative di supporto, di versare già, per il dipendente in questione, nel loro
paese d’origine o nel paese d’origine del dipendente, i contributi per indennità di
disoccupazione in caso di intemperie.
Creazione di una sede permanente
permanente in Francia
Un’impresa artigiana italiana potrebbe decidere che, da un punto di vista
economico, sia per lei più interessante creare una sede permanente in Francia.
Questa impresa, francese a tutti gli effetti, può essere un’entità totalmente nuova
o una sede secondaria dell’impresa italiana. L’attività può essere svolta in nome
proprio o sotto forma di società. In ogni caso, l’imprenditore italiano dovrà
adempiere presso il Centre de Formalités des Entreprises (CFE – ufficio per gli
adempimenti amministrativi delle imprese) della Chambre de Métiers et de
l'Artisanat delle Alpi Marittime a tutte le formalità di creazione del caso. Se
l’impresa ha la forma societaria, il CFE procederà alla registrazione dell’impresa
presso il Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Tra gli obblighi
amministrativi in capo all’impresa artigiana figura quello di seguire uno stage di
preparazione di 30 ore che si svolgerà nei locali della Chambre de Métiers et de
l'Artisanat. Tuttavia, per poterlo seguire, è necessario aver adempiuto prima
all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese francese, ovvero al
summenzionato RCS.
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INDIRIZZI UTILI
CUNEO:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via E. Filiberto, 3
12100 CUNEO
contatti:
ufficio Studi – tel. 0171/318.824-743 – fax 0171/696581
e-mail: [email protected], web www.cn.camcom.it
CONFARTIGIANATO
Via 1° Maggio, 8
12100 Cuneo – Tel. 0171 697453
C.N.A. SERVIZI SRL
Via Cuneo, 52/g
12100 Borgo S. Dalmazzo (CN) – Tel. 0171 268019
IMPERIA:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Viale Matteotti, 48
18100 IMPERIA
contatti:
ufficio Artigianato – tel. 0183/793.222 – fax 0183/297.164
e-mail: [email protected], web www.im.camcom.it
CONFARTIGIANATO
Corso Inglesi, 21
18038 Sanremo – Tel. 0184 524501
C.N.A. ARTIGIANATO E P.M.I.
Vico San Lazzaro, 16
18038 Sanremo – Tel. 0184 500309
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