CGA per l`assicurazione della mobilia domestica

Transcription

CGA per l`assicurazione della mobilia domestica
ASA SVV
Schweizerischer Versicherungsverband
Association Suisse d’Assurances
Associazione Svizzera d’Assicurazioni
CONDIZIONI GENERALI (CGA)
PER L'ASSICURAZIONE DELLA MOBILIA DOMESTICA
Edizione 2008 delle condizioni modello non vincolanti dell'ASA. Le società possono prevedere
deroghe alle presenti condizioni.
(versione 1.9.08)
Sommario
A
Oggetto dell'assicurazione .............................................................................................................. 2
A1
Cose assicurate ............................................................................................................................................. 2
A2
Spese assicurate ........................................................................................................................................... 2
A3
Valori pecuniari ............................................................................................................................................. 3
B
Rischi e danni assicurati .................................................................................................................. 3
B1
Incendio (incl. le forze della natura) ............................................................................................................. 3
B2
Furto .............................................................................................................................................................. 4
B3
Acqua ............................................................................................................................................................ 5
B4
Rottura vetri .................................................................................................................................................. 6
C
Esclusioni generali ........................................................................................................................... 7
D
Validità territoriale ........................................................................................................................... 7
E
In caso di sinistro ............................................................................................................................. 8
E1
Obblighi ........................................................................................................................................................ 8
E2
Valutazione del danno .................................................................................................................................. 8
E3
Procedura peritale ........................................................................................................................................ 9
F
Indennità .......................................................................................................................................... 9
F1
In generale .................................................................................................................................................... 9
F2
Cose .............................................................................................................................................................. 9
F3
Spese .......................................................................................................................................................... 10
F4
Valori pecuniari ........................................................................................................................................... 10
F5
Sottoassicurazione ..................................................................................................................................... 10
F6
Franchigie ................................................................................................................................................... 10
F7
Limite delle prestazioni per i danni determinati dalle forze della natura .................................................... 11
F8
Pagamento dell’indennità ........................................................................................................................... 11
F9
Prescrizione e perenzione ........................................................................................................................... 11
G
Disposizioni varie ........................................................................................................................... 11
G1
Inizio e durata del contratto / Disdetta per la scadenza del contratto ........................................................ 11
G2
Disdetta in caso di sinistro ......................................................................................................................... 12
G3
Obblighi di diligenza................................................................................................................................... 12
Assocation Suisse d’Assurances ASA
C.F.Meyer-Strasse 14 | CP 4288 | CH- 8022 Zurich | Standard +41 (44) 208 28 28 | Téléfax +41 (44) 208 28 00 | www.svv.ch
ASA SVV
G4
Premi / Modifiche del contratto .................................................................................................................. 12
G5
Adeguamento automatico della somma assicurata ..................................................................................... 13
G6
Aggravamento e diminuzione del rischio .................................................................................................... 13
G7
Doppia assicurazione .................................................................................................................................. 13
G8
Comunicazioni con la Società ..................................................................................................................... 13
G9
Disposizioni di legge .................................................................................................................................. 13
A
Oggetto dell'assicurazione
A1
Cose assicurate
Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:
1
Mobilia domestica: comprende tutti i beni mobili appartenenti agli assicurati e destinati all’uso privato.
Fanno ugualmente parte della mobilia domestica:
-
beni mobili ricevuti in consegna o custodia e destinati all'uso privato;
cose prese in leasing o in affitto;
strumenti ed attrezzi professionali appartenenti agli assicurati che esercitano un'attività lavorativa
indipendente;
installazioni edili che non sono assicurate con lo stabile o che devono essere assicurate;
costruzioni mobili;
effetti di ospiti;
animali domestici.
L'assicurazione non copre:
A2
2
Veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, rimorchi abitabili (roulotte), abitazioni mobili, compresi i relativi
accessori.
3
Natanti per i quali è prescritta un’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile nonché quelli che
non vengono riportati regolarmente a casa dopo l’uso, compresi i relativi accessori.
4
Aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell’aviazione.
5
Cose, spese e redditi che sono o devono essere assicurati presso un istituto cantonale di assicurazione.
6
Cose per le quali è in corso un’assicurazione separata (p.es. oggetti di valore).
Spese assicurate
Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:
1
Spese supplementari relative al costo della vita: le spese derivanti dall'impossibilità di utilizzare i locali
danneggiati, nonché la perdita di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
2
Spese di sgombero e di smaltimento: le spese occorrenti per lo sgombero di residui di cose assicurate e il
loro trasporto fino al più vicino e adeguato luogo di scarico nonché le spese di deposito, smaltimento e
distruzione. L'assicurazione copre inoltre le spese per analisi tossicologiche nel caso di rifiuti speciali.
3
Spese per vetrate, porte e serrature provvisorie: le spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle
misure necessarie.
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ASA SVV
A3
4
Spese per il cambiamento delle serrature: le spese sostenute per il cambiamento o la sostituzione di
chiavi, carte magnetiche e simili; serrature, impianti di chiusura elettrici presenti nei luoghi assicurati,
nonché quelli di safe di banca o caselle postali presi in locazione.
5
Spese di rimpiazzo: le spesse effettive occorrenti per il rimpiazzo di documenti personali come attestati,
passaporti, carte d'identità - o loro duplicati - carte di credito e le spese per il loro blocco.
Valori pecuniari
L'assicurazione copre:
1
Valori pecuniari fino a CHF ...............
Sono considerati valori pecuniari:
-
denaro;
carte valori e libretti di risparmio;
assegni di viaggio;
carte di credito e carte cliente;
monete e medaglie;
metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci);
pietre preziose e perle sciolte;
biglietti trasferibili, abbonamenti, schede e buoni di ogni tipo che danno diritto all'acquisto di beni e
servizi;
formulari di assegni e ricevute di carte di credito regolarmente compilati e firmati da persona
autorizzata.
Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche:
Valori pecuniari oltre CHF ...............
L'assicurazione non copre:
Valori pecuniari in caso di furto semplice.
B
Rischi e danni assicurati
La mobilia domestica può essere assicurata contro i danni causati da:
incendio e forze della natura;
furto;
acqua;
rottura vetri;
derivanti da distruzione, danneggiamento o scomparsa di cose.
B1
Incendio (incl. le forze della natura)
Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:
1
Incendio
Rientrano in questa garanzia:
1.1 i danni causati da:
incendio;
fumo (azione repentina e effetto accidentale);
fulmine;
esplosione e implosione;
caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o loro parti;
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ASA SVV
-
bruciature e i danni subiti dalla mobilia domestica per il fatto di essere stata esposta a un fuoco
utilitario o a un’altra fonte di calore.
1.2 i danni determinati dalle forze della natura, ossia:
piene;
inondazioni;
uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose
assicurate);
grandine;
valanghe;
pressione della neve;
frane;
caduta di sassi;
smottamenti.
Non si considerano determinati dalle forze della natura:
-
-
i danni riconducibili a cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa,
carente manutenzione del fabbricato, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno,
caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, si
ripetono a intervalli più o meno lunghi;
i danni dovuti al rigurgito dell'acqua della canalizzazione, indipendentemente dalla loro causa;
i danni dovuti a scosse la cui causa risiede nel franamento di cavità ottenute artificialmente;
i danni causati da uragani e dall'acqua a natanti che si trovano in acqua.
Estensione della copertura assicurativa
2
Relativamente ad un sinistro determinato da incendio o forze della natura, l'assicurazione risarcisce i
danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate, nonché le
spese assicurate che ne derivano.
L'assicurazione non copre:
B2
3
Danni dovuti all'azione normale e progressiva del fumo.
4
Danni a macchine, apparecchi e condutture elettriche sotto tensione, causati dall'effetto dell'energia
elettrica stessa, da sovratensione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico.
5
Danni a dispositivi elettrici di protezione, come fusibili, verificatisi durante l'uso a cui sono normalmente
destinati.
Furto
Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:
Danni causati alla mobilia domestica, constatabili attraverso tracce, testimoni o, a seconda delle
circostanze, dimostrabili con prove convincenti, in seguito a:
1
furto con scasso, cioè quando l'autore
si sia introdotto con la forza in uno stabile o nei locali dello stesso mediante effrazione
oppure
-
abbia forzato un contenitore all'interno dello stabile.
È parificato al furto con scasso il furto commesso impiegando le chiavi normali, le carte magnetiche e
simili, o i codici, qualora l'autore se li sia procurati mediante furto con effrazione o rapina.
Il furto di cose dai veicoli mediante effrazione è considerato furto semplice e non con scasso.
2
rapina, cioè il furto commesso mediante
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minaccia o
violenza
contro gli assicurati.
È parificato alla rapina il furto perpetrato in caso di incapacità di difesa in seguito a infortunio, svenimento
o decesso.
Sono esclusi i furti commessi da borsaioli o con destrezza.
L'assicurazione copre anche:
i danni agli stabili designati nella polizza come luogo di assicurazione, verificatisi in seguito a furto con
scasso assicurato, rapina assicurata o al tentativo di tali atti, constatabili attraverso tracce, testimoni o, a
seconda delle circostanze, dimostrabili con prove convincenti. L'indennità viene corrisposta solo se lo
stipulante non può far valere il diritto alla stessa, o a parte di essa, nei confronti di un altro assicuratore.
3
Furto semplice nell'abitazione: sono cioè assicurati i danni del furto che non siano determinati né da
effrazione né da rapina.
I danni derivanti da perdita o smarrimento di cose non sono assicurati.
4
Furto semplice fuori dell'abitazione: la mobilia domestica che si trova fuori del luogo designato nella
polizza è coperta in tutto il mondo fino a concorrenza della somma assicurata.
Particolarità
5
All’interno dello stabile il danneggiamento della mobilia domestica e dello stabile è assicurato anche
quando il furto non sia stato consumato, a condizione che l'autore si sia introdotto nello stabile senza
esservi autorizzato e si tratti di furto coperto dall'assicurazione.
Estensione della copertura assicurativa
6
Relativamente ad un sinistro riconducibile a furto con scasso, una rapina o furto semplice, l'assicurazione
risarcisce i danni consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate
nonché le spese assicurate che ne derivano.
L'assicurazione non copre:
7
B3
Danni determinati da incendio e forze della natura.
Acqua
Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:
1
Danni dell'acqua.
Si devono considerare tali i danni causati da:
1.1
fuoriuscita di acqua o di altri liquidi
da condutture dell'acqua che servono allo stabile in cui si trovano le cose assicurate;
da dispositivi e apparecchi collegati a dette condutture;
1.2 fuoriuscita di liquidi da impianti di riscaldamento e serbatoi;
1.3 fuoriuscita di acqua, in modo repentino e accidentale, da fonti ornamentali, acquari e letti idrostatici;
1.4 acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio, a condizione che l'acqua sia penetrata nello stabile
attraverso il tetto, dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico;
1.5 rigurgito dell’acqua di scarico;
acqua del sottosuolo e di falde idriche di versante all’interno dello stabile;
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1.6 gelo, ossia le spese per riparare e scongelare le condutture dell'acqua e gli apparecchi ad esse collegati,
che siano state danneggiate dal gelo, purché si tratti di condutture installate nello stabile dallo stipulante
in qualità di locatario.
Estensione della copertura assicurativa
2
Relativamente ad un sinistro riconducibile all'azione dell'acqua, l'assicurazione risarcisce i danni
consistenti nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa di cose assicurate nonché le spese
assicurate che ne derivano.
L'assicurazione non copre:
B4
3
Danni ai liquidi stessi che sono fuoriusciti, nonché la loro perdita.
4
Danni verificatisi durante le operazioni di riempimento o svuotamento di contenitori di liquidi e condutture
nonché durante i lavori di revisione.
5
Danni a impianti frigoriferi causati da gelo prodotto artificialmente.
6
Danni a impianti frigoriferi, permutatori termici o pompe di calore verificatisi in seguito al mescolarsi
dell'acqua con altri liquidi o gas, all'interno di questi sistemi.
7
Danni causati da acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio, infiltratasi nello stabile da
abbaini aperti, tetti provvisori o aperture praticate nel tetto, nel caso di costruzioni nuove, di
ristrutturazioni o di lavori di altro genere.
8
Danni dovuti a rigurgito, dei quali debba rispondere il proprietario della canalizzazione.
9
Danni causati da cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, carente
manutenzione del fabbricato e omissione di misure protettive.
10
Spese per la riparazione delle condutture, degli apparecchi e degli impianti da cui è fuoriuscita acqua o
altri liquidi (salvo quando si tratti di danni causati dal gelo).
11
Danni determinati da incendio e forze della natura.
Rottura vetri
Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre i danni di rottura di:
1
Vetri di mobili:
i danni determinati dalla rottura di lastre di oggetti mobili, che si trovano nell'appartamento abitato dagli
assicurati, nonché dalla rottura del piano di tavoli in pietra naturale o artificiale.
Se espressamente specificato nella polizza:
2
Vetri di stabili:
l'assicurazione copre la rottura di lastre di vetro collocate in modo fisso, che fanno parte esclusivamente
dei locali utilizzati dagli assicurati.
Lavabi, lavandini, vasi di gabinetti e bidè.
Nell'ambito della copertura per i vetri di mobili e di stabili sono anche assicurati i danni a materiali simili al
vetro se impiegati al posto dei vetri assicurati.
Estensione della copertura assicurativa
3
L'assicurazione risarcisce i danni conseguenti alla rottura di lastre di vetro nonché le spese assicurate che
ne derivano.
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ASA SVV
L'assicurazione non copre:
C
4
Danni conseguenziali e danni dovuti all'usura.
5
Danni agli impianti elettrici e meccanici.
6
Danni a specchietti, lenti, stoviglie e figure in vetro, vetri di forma concava, lampade di ogni tipo,
lampadine.
7
Danni ai vetri o alle relative incorniciature, o agli impianti sanitari, causati in seguito a lavori effettuati da
terzi (artigiani ecc.).
8
Danni a vetri di schermi e a display di ogni tipo.
9
Danni determinati da incendio e forze della natura.
Esclusioni generali
1
Cose e spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto cantonale di assicurazione.
2
In caso di:
atti di guerra,
violazioni della neutralità,
rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di
assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure repressive che ne derivano,
come pure in caso di:
-
terremoti (scosse dovute a movimenti tettonici della crosta terrestre),
eruzioni vulcaniche o
trasmutazione del nucleo dell'atomo
la Società risponde soltanto se lo stipulante prova che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi.
D
3
L'esclusione "Disordini interni" non vale per la garanzia "Danni di rottura vetri".
4
Senza tener conto della loro causa, i danni verificatisi in seguito alla fuoriuscita di acqua da bacini
artificiali non sono assicurati.
Validità territoriale
L’assicurazione è valida:
1
nell'abitazione, ossia per la mobilia domestica ubicata nei luoghi designati nella polizza in Svizzera, nel
Liechtensein nonché nelle enclave di Büsingen e Campione.
Nel caso di più ubicazioni, è ammessa la libera circolazione dei singoli rischi.
2
fuori dell'abitazione, ossia per la mobilia che si trovi temporaneamente in qualsiasi altro luogo del mondo
diverso dai luoghi di rischio designati nella polizza. La copertura è prestata in ragione del ....% della
somma assicurata, ma minimo CHF ............... Per contro, la mobilia domestica che si trova
permanentemente fuori dell'abitazione (in case o appartamenti di vacanza, dimore secondarie e simili)
non rientra nella copertura dalla presente assicurazione esterna.
3
durante il trasloco e al nuovo luogo di assicurazione, in caso di cambiamento di abitazione in Svizzera, nel
Liechtenstein e nelle enclave di Büsingen e Campione.
Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno di
assicurazione in corso oppure, su richiesta dello stipulante, con effetto immediato.
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ASA SVV
I cambiamenti di domicilio vanno notificati alla Società entro un termine di 30 giorni. Essa può adattare il
premio alla nuova situazione.
E
In caso di sinistro
E1
Obblighi
1
Al verificarsi di un evento assicurato, lo stipulante o l'avente diritto deve:
1.1 avvisare immediatamente la Società;
1.2 fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Se non
diversamente convenuto, le indicazioni vanno fornite per iscritto;
1.3 autorizzare la Società ad effettuare accertamenti e sostenerla in questo intento;
1.4 trasmettere a proprie spese i dati necessari a giustificazione del suo diritto all'indennizzo e per la
determinazione dell'entità delle prestazioni. Deve pure inoltrare la relativa documentazione e, se richiesta,
presentare una distinta firmata, con l'indicazione delle cose esistenti prima e dopo il sinistro nonché delle
cose danneggiatet;
1.5 provvedere, durante e dopo l'evento, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno,
conformandosi alle istruzioni ricevute dalla Società;
1.6 in previsione dell'accertamento della causa del sinistro e dell'entità del danno, astenersi dall'apportare
modifiche o dall'eliminare le cose danneggiate, a meno che non avvenga allo scopo di limitare il danno o
nell'interesse pubblico.
2
In caso di furto o di rapina lo stipulante o l'avente diritto deve inoltre:
2.1 avvisare immediatamente la polizia, chiedere un'inchiesta ufficiale e non cancellare o modificare le tracce
del reato senza il consenso delle autorità;
2.2 in collaborazione con le autorità istruttorie e la Società, prendere le misure necessarie per individuare gli
autori del reato e per riacquistare il possesso delle cose scomparse;
2.3 avvisare immediatamente la Società se riacquista il possesso delle cose rubate o se riceve notizie
concernenti le cose stesse.
E2
Valutazione del danno
1
L'avente diritto come pure la Società possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno
può essere valutato dalle parti stesse, da un perito nominato in comune oppure mediante procedura
peritale.. Ognuna delle parti può richiedere l’applicazione della procedura peritale di cui alla disposizione
E 3.
2
L'avente diritto deve provare a sue spese sia il verificarsi dell'evento che l'entità del danno. La polizza e la
somma assicurata non costituiscono una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al
verificarsi dell'evento.
3
In caso di assicurazione per conto di terzi, la Società si riserva il diritto di accertare il danno
esclusivamente in collaborazione con lo stipulante.
4
La Società non è obbligata a riprendere cose salvate o danneggiate.
5
La Società ha la facoltà di decidere a quali imprese affidare i lavori di riparazione. La prestazione
assicurativa può essere corrisposta in contanti o in natura.
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ASA SVV
E3
Procedura peritale
1
Per la procedura peritale valgono le seguenti norme:
1.1 Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i due
periti ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito
entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito sarà nominato, su richiesta della
parte contraente, dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro, se i due periti non
riescono ad accordarsi sulla sua scelta.
1.2 Possono essere ricusate quali periti le persone alle quali manca la competenza necessaria o che sono
imparentate o altrimenti legate a una delle parti. In caso di contestazione in merito ai motivi di ricusa, sarà
il giudice competente a decidere; se la ricusa è giustificata, nominerà perito o arbitro.
1.3 I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Dovrà essere determinato il valore
che le cose assicurate, salvate e danneggiate avevano immediatamente prima e dopo il sinistro;
nell'assicurazione al valore a nuovo i periti accertano pure la somma necessaria per l'acquisto delle cose
nuove. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i
limiti delle due perizie.
1.4 Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle
parti non provi che gli stessi si scostano in modo considerevole dalla reale situazione.
1.5 Ciascuna parte sopporta le spese del proprio perito e per metà quelle dell'arbitro.
F
Indennità
F1
In generale
F2
1
La somma assicurata indicata nella polizza per ciascun gruppo rappresenta il limite massimo
dell'indennizzo.
2
Se la polizza o le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono limiti di somma per determinate
prestazioni, il diritto all'indennità esiste soltanto una volta per ogni evento, anche se la medesima
copertura è garantita da diverse polizze.
3
Un eventuale valore d'affezione viene preso in considerazione soltanto se espressamente pattuito.
4
Vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Qualora dette spese e l'indennità superino
complessivamente la somma assicurata, saranno risarcite soltanto le spese per le misure disposte dalla
Società. La Società non corrisponde nessuna prestazione per l'intervento dei pubblici pompieri, della
polizia o di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.
5
Se l'avente diritto riacquista successivamente il possesso delle cose scomparse, dovrà restituire
l'indennità percepita, previa deduzione di un importo per un eventuale deprezzamento, o trasferire alla
Società la proprietà delle cose recuperate.
Cose
1
L'indennità per le cose assicurate viene determinata in base al loro valore di risarcimento al momento in
cui si verifica l'evento, deducendo dal relativo ammontare il valore dei residui. Se le cose danneggiate
sono suscettibili di riparazione, la Società risarcisce le relative spese, a condizione che non superino il
valore di risarcimento.
9/13
ASA SVV
F3
2
La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo entro i limiti della somma indicata nella polizza o di
quella determinata in base all’adeguamento automatico. Detta somma deve corrispondere all'importo che
si rende necessario per riacquistare tutte le cose assicurate.
3
Nell’assicurazione al valore attuale, viene risarcito l’importo necessario al momento del sinistro per
l’acquisto di oggetti nuovi dello stesso genere, deducendo dallo stesso il deprezzamento dovuto all’usura
o ad altra causa.
4
Per i gioielli non rinchiusi in una cassaforte di almeno 100 kg, o in una cassaforte a muro, la prestazione in
caso di furto semplice nell'abitazione o di furto con scasso, ma non in caso di rapina, è limitata a CHF
............... .
5
Effetti di ospiti fino a CHF……………
6
Per le bruciature e i danni subiti dalla mobilia domestica per il fatto di essere stata esposta a un fuoco
utilitario o a un’altra fonte di calore CHF ...............
Spese
Le spese di cui alla disposizione A 2 sono assicurate addizionalmente fino al ....% della somma assicurata
per la mobilia domestica, ma per un minimo di CHF ............... L'indennità per le spese viene determinata
secondo la disposizione A 2.
F4
Valori pecuniari
1
La Società risarcisce:
-
2
il valore nominale, nel caso del denaro;
il valore di mercato al momento in cui si verifica l'evento, nel caso di monete e medaglie, metalli
preziosi, pietre preziose e perle sciolte;
l'ammontare del danno documentato, nel caso degli altri valori pecuniari di cui alla disposizione A 3.
Per le carte valori vengono risarcite le spese per la dichiarazione di nullità, come pure un'eventuale perdita
d'interessi e di dividendi.
Se la procedura d'ammortamento non comporta la dichiarazione di nullità, la Società indennizza il danno
per le carte valori non ammortizzate. Essa ha anche la facoltà di rimpiazzarle.
F5
F6
Sottoassicurazione
1
Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene risarcito
solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento.
2
Se nella polizza sono designati più gruppi con rispettiva somma assicurata, un'eventuale
sottoassicurazione verrà calcolata separatamente per ciascun gruppo, salvo il caso di una convenzione di
libero passaggio.
3
Nell'assicurazione a «primo rischio» (valore di assicurazione stabilito liberamente), il danno viene risarcito
fino a concorrenza della somma assicurata, senza tener conto di un'eventuale sottoassicurazione.
Franchigie
1
In generale
Per ogni sinistro l'avente diritto sopporta la franchigia indicata nella polizza. Il relativo ammontare viene
dedotto dall'indennità stabilità.
10/13
ASA SVV
2
In caso di danni determinati dalle forze della natura:
In caso di danni determinati dalle forze della natura di cui alla disposizione B 1.1.2 l'avente diritto
sopporta per ogni sinistro una franchigia di CHF 500.- .
F7
Limite delle prestazioni per i danni determinati dalle forze della natura
1
Valgono i seguenti limiti delle prestazioni, tenendo conto che l'indennità per i danni ai beni mobili e quella
per i danni allo stabile non vengono sommate:
1.1 Se le indennità spettanti ad ogni singolo stipulante, accertate da parte di tutti gli istituti di assicurazione
autorizzati a operare in Svizzera, superano per un evento assicurato la somma di CHF 25 milioni, le
indennità in questione saranno ridotte a detta somma. È fatta salva una maggiore riduzione secondo
quanto stabilito al seguente punto1.2.
1.2 Se le indennità accertate da parte di tutti gli istituti di assicurazione, autorizzati a operare in Svizzera,
superano per un evento assicurato, verificatosi in Svizzera, la somma di CHF 1 miliardo, le indennità
spettanti ai singoli aventi diritto saranno ridotte in modo da non potere superare complessivamente detta
somma.
F8
2
Questi limiti di garanzia non si applicano ai danni determinati dalle forze della natura, assicurati in base a
convenzione speciale secondo la disposizione B 1.2.
3
I danni verificatisi in epoche e luoghi diversi costituiscono un unico evento se sono riconducibili alla
stessa causa atmosferica o tettonica.
Pagamento dell’indennità
1
L'indennità è esigibile dopo 4 settimane dal momento in cui la Società è venuta in possesso di tutti i dati
necessari per determinare la prestazione assicurativa. Dopo 4 settimane dalla data del sinistro si può
chiedere un primo versamento parziale pari all'importo stabilito in base alle risultanze dell'attuale
valutazione del danno.
2
L'obbligo di pagamento della Società è differito per tutto il tempo in cui l'indennità non può essere fissata
o erogata a causa di comportamento colposo dello stipulante o dell'avente diritto.
3
In particolare l'indennità non è esigibile finché:
3.1 non sia chiaro a chi dovrà essere versata di diritto la prestazione assicurativa;
3.2 la polizia o le autorità istruttorie svolgano indagini in relazione all'evento o non sia ancora concluso il
procedimento penale a carico dello stipulante o dell'avente diritto.
F9
Prescrizione e perenzione
1
Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni da quando si è verificato il fatto
su cui è fondato l'obbligo di prestazione.
2
Se la Società rifiuta le pretese di risarcimento, l'avente diritto deve farle valere in via giudiziaria nei 2 anni
successivi all'evento; in caso contrario, perde tutti i suoi diritti (perenzione).
G
Disposizioni varie
G1
Inizio e durata del contratto / Disdetta per la scadenza del contratto
1
Il contratto decorre dalla data che è indicata nella polizza.
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ASA SVV
2
G2
G3
Il contratto è valido per la durata che è indicata nella polizza. Alla data di scadenza il contratto si rinnova
automaticamente di anno in anno, a meno che una delle parti contraenti non abbia ricevuto una disdetta
per iscritto, al più tardi, il giorno che precede un termine di preavviso di 3 mesi. Se è stato concluso per
una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data convenuta.
Disdetta in caso di sinistro
1
Dopo ogni danno risarcibile entrambe le parti hanno la facoltà di disdire il contratto mediante
comunicazione scritta.
2
Per lo stipulante il termine di disdetta è di 14 giorni a contare dal momento in cui viene a conoscenza del
pagamento dell'indennità. La responsabilità della Società si estingue 14 giorni dopo il ricevimento della
disdetta.
3
La Società deve disdire il contratto al più tardi all'atto del pagamento dell'indennità. La sua responsabilità
si estingue dopo 4 settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.
Obblighi di diligenza
1
Gli assicurati (stipulante e aventi diritto) hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria. In particolare
devono prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose e i valori pecuniari assicurati
contro i rischi coperti dall'assicurazione.
2
Nell'assicurazione contro i danni causati dall'acqua, gli assicurati sono tenuti, a loro spese, a mantenere in
efficienza le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati, pulire le installazioni
idrauliche intasate e prendere le misure atte a impedire il congelamento dell'acqua. In particolare, nel caso
di locali non utilizzati, l'impianto di riscaldamento deve essere tenuto in funzione e sotto adeguato
controllo, altrimenti le condutture dell'acqua, le installazioni e gli apparecchi ad esse collegati devono
essere vuotati.
In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza o di altri obblighi,
l'indennità può essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del
sinistro o sull'entità del danno.
8 0 0 14 3 3 - 0 2 .0 7
G4
Premi / Modifiche del contratto
1
Il primo premio viene a scadenza alla data indicata nell'avviso di premio, mentre i premi successivi
scadono il primo giorno di ogni anno di assicurazione. Se è stato convenuto il pagamento a rate, le frazioni
di premio che vengono a scadenza nel corso dell’anno di assicurazione si devono considerare come
prorogate.
2
La Società può modificare premi e franchigie per l'inizio di un nuovo anno di assicurazione. A tale effetto
dovrà comunicare allo stipulante le relative modifiche al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno
di assicurazione in corso.
3
Qualora lo stipulante non sia d’accordo con un aumento del premio o della franchigia, potrà disdire il
contratto nel suo insieme o la parte dello stesso che è oggetto della modifica. Per essere valida la disdetta
deve pervenire alla Società entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.
4
Se un'autorità federale prescrive, per una copertura regolata su basi legali (p. es. i danni causati dalle
forze della natura), una modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti di risarcimento o dell'estensione
della copertura, la Società potrà procedere al relativo adeguamento del contratto. Nel caso specifico non
sussiste il diritto di disdetta.
12/13
ASA SVV
G5
G6
Adeguamento automatico della somma assicurata
1
I premi e le somme assicurate soggetti ad indicizzazione vengono adeguati all'inizio di ogni anno di
assicurazione (scadenza) in base alle variazioni dell'indice di riferimento. La somma assicurata viene
modificata di tanti punti percentuali di quanti l’indice di riferimento diminuisce o aumenta rispetto a
quello dell’anno precedente.
2
I limiti di somme secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, le somme assicurate a primo rischio
(valore di assicurazione stabilito liberamente) e i redditi locativi assicurati non vengono indicizzati.
Aggravamento e diminuzione del rischio
1
Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l’apprezzamento del rischio deve essere notificato
immediatamente e per iscritto alla Società. In caso di omissione colposa della notifica, l'indennità può
essere ridotta proporzionalmente all'influenza avuta da una tale violazione sulle cause o sull'entità del
danno.
2
In caso di aggravamento del rischio la Società può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente
durata del contratto, oppure disdirlo. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non
riescono a mettersi d'accordo in merito all'aumento di premio.
2.1 Il termine di disdetta è di 14 giorni a contare dalla data di ricevimento della notifica. La responsabilità
della Società si estingue dopo 4 settimane da quando la controparte ha ricevuto la disdetta.
2.2 In ambedue i casi la Società ha la facoltà di chiedere il pagamento del maggior premio, e ciò a decorrere
dal momento in cui è intervenuto l'aggravamento del rischio fino alla scadenza del contratto.
3
G7
G8
Doppia assicurazione
1
Se per le cose assicurate sono in corso o vengono stipulate altre assicurazioni contro gli stessi rischi e per
la stessa durata, deve esserne dato avviso immediato alla Società.
2
La Società ha la facoltà di disdire l'assicurazione entro 14 giorni da quando è stato dato l'avviso. Il suo
obbligo di prestazione cessa dopo 4 settimane da quando lo stipulante ha ricevuto la disdetta.
3
Se, conformemente a quanto previsto dalla polizza o dalle Condizioni Generali di Assicurazione, una parte
del danno deve essere sopportata in proprio, non si potranno stipulare altre assicurazioni per la parte
scoperta. In caso contrario l'indennità sarà ridotta in misura tale che l'avente diritto abbia a sopportare la
parte del danno convenuta in base al presente contratto.
Comunicazioni con la Società
1
G9
In caso di diminuzione del rischio il premio viene ridotto in modo adeguato.
Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante, o dell'avente diritto, devono essere indirizzate alla
sede della Società o alla sua rappresentanza competente. Le disdette ed altre dichiarazioni vincolate a un
termine devono pervenire alla controparte prima della scadenza dello stesso.
Disposizioni di legge
Si applica inoltre il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
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