Apprendistato e dichiarazione de minimis

Transcription

Apprendistato e dichiarazione de minimis
Sommario
Sgravio totale per apprendisti
____________________________________________________________________________
3
_______________________________________________________________________________
Cosa fare quando si assume un nuovo apprendista ________________________________________________________
Cosa fare per gli apprendisti già assunti nel 2012 _________________________________________________________
Come compilare la dichiarazione «de minimis» _____________________________________________________________
Quali sono gli aiuti «de minimis» ___________________________________________________________________________
4
6
7
7
9
Dichiarazione «de minimis»
Denuncia UniEMens
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Precedenti periodi di apprendistato
Guida alle Paghe
2
3/2013
10
10
Inserto
Sgravi contributivi
Apprendistato e dichiarazione
«de minimis»
Gloria Baldoni e Franca Paltrinieri
- Consulenti Area lavoro e contrattualistica CNA Interpreta Srl
Dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, i datori di lavoro che occupano fino a 9 lavoratori
possono assumere apprendisti beneficiando dello sgravio totale dei contributi per i primi 3
anni del contratto.
L’esposizione nella denuncia UniEMens di questo incentivo è possibile da gennaio 2012
utilizzando lo specifico codice Tipo contribuzione «J6».
L’Inps (circ. n. 128/2012) ha in seguito disposto che l’incentivo spetti a condizione che il
datore di lavoro possa farlo rientrare nei limiti degli aiuti «de minimis» previsti dalla disciplina comunitaria.
I datori di lavoro interessati, imprese e non, devono pertanto presentare nel più breve
tempo possibile all’Inps la dichiarazione «de minimis».
Dopo avere richiamato gli aspetti principali della disciplina normativa, si tratteranno le novità
operative introdotte dall’Inps che coinvolgono la presentazione della dichiarazione «de
minimis» e la compilazione della denuncia UniEMens.
Sgravio totale per apprendisti
Datori di lavoro
interessati
Limite dimensionale
Beneficiari dello sgravio contributivo totale per l’assunzione di apprendisti sono i datori di
lavoro con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove.
Per la verifica del limite dimensionale è possibile riferirsi alle regole fornite in precedenza
dall’Inps sotto richiamate.
Il requisito occupazionale viene calcolato al momento di assunzione dei singoli apprendisti.
Lo sgravio continua ad applicarsi anche se, nel corso dei singoli rapporti di apprendistato, si
verifica il superamento del limite delle nove unità. Al contrario, non è possibile applicare lo
sgravio se, nel corso del rapporto di apprendistato, l’organico del datore di lavoro scende
entro il limite delle nove unità.
Le modalità da seguire per il calcolo sono le seguenti:
si devono sommare i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti,
ecc.);
i lavoratori assenti, anche non retribuiti (es. per servizio militare, e/o gravidanza), possono
essere esclusi dal calcolo solo se, in sostituzione, sono stati assunti altri lavoratori. In
questi casi, deve essere conteggiato il lavoratore assunto in sostituzione del lavoratore
assente;
si devono escludere dal calcolo gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento (D.Lgs. n. 276/2003 e art. 20 della legge n. 223/1991), i lavoratori
somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore;
i lavoratori part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione
all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di
orario superiore alla metà di quello normale (art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000). Anche i
lavoratori intermittenti vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento
Guida alle Paghe
3/2013
3
Inserto
Sgravi contributivi
Contratti agevolati
Esclusioni
Durata e misura
Durc
(art. 39 del D.Lgs. n. 276/2003), ossia in proporzione all’orario di lavoro effettivamente
svolto nell’arco di ciascun semestre;
si deve valutare la struttura aziendale nel suo complesso, a prescindere dal numero di
filiali o di unità in cui è articolata.
Per le imprese di somministrazione, il requisito occupazionale va determinato con riferimento all’impresa utilizzatrice, mentre è irrilevante la situazione della somministratrice.
La misura incentivante trova applicazione con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati nel periodo dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
Ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2011 che si protraggono nel 2012 e negli anni
successivi, continuano ad applicarsi le precedenti aliquote contributive: 1,5% nel primo
anno, 3% nel secondo anno e 10% nel terzo anno.
Ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 2016 che si protraggono negli anni successivi,
continua ad applicarsi lo sgravio contributivo totale fino a completamento dei 36 mesi.
Lo sgravio totale non si applica ai lavoratori assunti dalle liste di mobilità con contratto di
apprendistato.
Lo sgravio totale dei contributi è previsto per i primi tre anni del contratto nella misura del
100% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Se il contratto di apprendistato ha durata superiore, per gli anni successivi (dal 37º mese in
poi) al datore di lavoro si applica l’aliquota contributiva del 10%.
Lo sgravio non riguarda la contribuzione a carico dell’apprendista, dovuta, per tutta la durata
del contratto, nella misura ordinaria del 5,84%.
A decorrere da gennaio 2013, anche a questi apprendisti con sgravio totale della contribuzione si applica il contributo ASpI (1,61%).
La fruizione dello sgravio contributivo totale per apprendisti, a differenza di quanto avviene
in via generale per la sottocontribuzione prevista per il contratto di apprendistato (1,5%-3%10%), è condizionata al possesso dei requisiti di regolarità contributiva da parte dell’impresa, nonché al rispetto degli accordi e contratti collettivi.
Ne consegue che:
prima della fruizione dello sgravio, se non vi ha già provveduto, il datore di lavoro deve
presentare alla Direzione territoriale del lavoro il modello di autocertificazione (relativo
all’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per le violazioni
di cui all’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007);
se il datore di lavoro si trova in condizioni di irregolarità contributiva e non si regolarizza
nei termini, decade dalla fruizione dei benefici e può subire il recupero dello sgravio
totale dei contributi.
Norme di riferimento
Art. 22, c. 1, legge n. 183/2011 (legge di stabilità) - norma di legge istitutiva dello sgravio totale per
apprendisti;
art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006 - norma di legge istitutiva del requisito di regolarità contributiva per
la fruizione di benefici normativi e contributivi;
Inps, circ. n. 128/2012 (punto 8) - disciplina di prassi generale dello sgravio totale per apprendisti;
Inps, mess. n. 20123/2012 - chiarimenti e integrazioni in merito allo sgravio totale per apprendisti;
Inps, circ. n. 22/2007 - riferimento di prassi richiamato dalla circ. n. 128/2012 per il calcolo del limite
dimensionale dei 9 lavoratori
Dichiarazione «de minimis»
L’Inps dispone che l’applicazione dello sgravio totale per apprendisti debba avvenire nei
limiti degli aiuti di stato di modesta entità, cosiddetti aiuti in regime «de minimis».
Questo è l’indirizzo da ultimo fornito dall’Inps, su parere del Ministero del lavoro, a con-
Guida alle Paghe
4
3/2013
Inserto
Sgravi contributivi
Disciplina comunitaria
Soggetti interessati
Importo
Triennio
clusione di una lunga situazione di incertezza in merito alla legittimità stessa dello sgravio
contributivo, in quanto misura di aiuto non notificata preventivamente all’Unione europea.
In estrema sintesi, si richiamano i principali aspetti della disciplina comunitaria sugli aiuti «de
minimis», rilevanti anche per la corretta applicazione dello sgravio totale per apprendisti.
La norma comunitaria si rivolge alle «imprese». Tuttavia, l’Inps chiarisce che la nozione di
impresa, rilevante ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di
stato, include ogni entità, qualunque ne sia la forma giuridica, che eserciti un’attività economica (es. lavoro autonomo).
L’importo degli aiuti «de minimis» concessi ad un medesimo soggetto non deve superare,
nell’arco di 3 esercizi finanziari, l’importo complessivo di:
E 200.000 nella generalità dei casi;
E 100.000 nel settore del trasporto su strada;
E 7.500 nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale limite è ritenuto compatibile dall’Inps con l’assunzione di 1 solo apprendista con sgravio totale;
E 500.000 per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale (incluso
trasporto su strada di passeggeri ed escluso il trasporto di merci su strada). Di norma,
sono le autorità pubbliche dei singoli Stati membri che definiscono quali siano da considerare servizi di interesse economico generale. Non esiste una definizione comunitaria.
Ad esempio, possono essere tali i servizi di telecomunicazione, servizi postali, elettricità,
gas e trasporti, quelli attinenti la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento idrico, ecc.
L’impresa deve ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il servizio di
interesse economico generale per il quale l’aiuto è concesso.
L’importo totale delle agevolazioni, incluso l’aiuto relativo all’apprendista che si sta assumendo, non deve superare questi limiti massimi nell’arco del triennio di riferimento.
Se l’importo complessivo dell’aiuto supera tali limiti, l’aiuto non può essere concesso
nemmeno per la parte residua che rientra nei limiti «de minimis».
Il triennio di riferimento deve essere determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari,
quello in corso e i due precedenti, indipendentemente dal momento dell’anno nel quale
interviene l’aiuto (data di assunzione dell’apprendista).
Esempio:
data assunzione apprendista: 1º marzo 2012;
triennio di riferimento: 2012+2011+2010.
Quantificazione
dell’aiuto
Momento di
imputazione dell’aiuto
Il triennio è «mobile» nel senso che, in caso di assunzione di nuovi apprendisti con sgravio
totale, l’agevolazione deve essere nuovamente calcolata e deve essere valutato nuovamente il superamento dei limiti «de minimis» nel triennio di riferimento.
L’aiuto relativo all’apprendista che si sta assumendo deve essere quantificato nella misura
dello sgravio contributivo totale triennale:
1,5% (1º anno);
3% (2º anno);
10% (3º anno).
Dal momento che l’aiuto equivale allo sgravio triennale fruibile da parte del datore di lavoro,
il calcolo deve tenere conto degli incrementi di retribuzione contrattualmente riconosciuti
all’apprendista.
La quota di contribuzione a carico dell’apprendista non incide sulla quantificazione dell’aiuto.
Gli aiuti di stato si considerano di norma concessi nel momento in cui è accordato il diritto a
ricevere gli aiuti.
Nel caso del contratto di apprendistato, il diritto a ricevere l’aiuto sorge al momento dell’assunzione dell’apprendista.
Guida alle Paghe
3/2013
5
Inserto
Sgravi contributivi
Di conseguenza, anche ai fini dei limiti «de minimis», occorre imputare e dichiarare nell’anno di assunzione l’importo complessivo dell’aiuto pari allo sgravio contributivo previsto
per tutti i 36 mesi decorrenti dall’assunzione.
Esempio
Apprendista A assunto in data 1º marzo 2012
Il calcolo del «de minimis» deve essere effettuato con riferimento al triennio 2012-20112010;
a questo fine, occorre sommare tutti gli aiuti «de minimis» concessi al datore di lavoro
alla data di assunzione dell’apprendista e lo sgravio contributivo complessivo (3 anni)
relativo all’apprendista A;
lo sgravio complessivo relativo all’apprendista A può essere fruito se rientra nei limiti «de
minimis»;
ai fini del «de minimis» l’importo complessivo dello sgravio è imputato all’anno 2012.
Apprendista B assunto in data 1º febbraio 2015
Il calcolo del «de minimis» deve essere effettuato con riferimento al triennio 2015-20142013;
lo sgravio riferito all’apprendista A non incide più sul calcolo.
Dichiarazione
Variazioni
La concessione degli aiuti «de minimis», in via generale, deve essere subordinata alla
presentazione di una dichiarazione che attesti ogni altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e durante l’esercizio finanziario in corso.
Pertanto, anche ai fini dell’assunzione di apprendisti con sgravio contributivo totale, i datori
di lavoro devono presentare all’Inps apposita dichiarazione «de minimis» (all. 4 alla circ. n.
128/2012).
Il datore di lavoro deve comunicare all’Inps eventuali variazioni negli importi fruiti nel limite
del «de minimis» rispetto a quanto in precedenza dichiarato.
Norme di riferimento
Regolamento CE n. 1998/2006;
regolamento CE n. 1535/2007;
regolamento CE n. 360/2012;
Inps, circolare n. 128/2012 e messaggio n. 20123/2012
Cosa fare quando si assume un nuovo apprendista
Al momento dell’assunzione di un apprendista con sgravio totale, applicando le indicazioni
sopra fornite, il datore di lavoro deve effettuare i seguenti «passi»:
1º passo
Triennio di riferimento
Individuare il triennio di riferimento per il calcolo del «de minimis» con
riferimento all’anno di esercizio finanziario in corso e ai due anni precedenti.
Esempio: per gli apprendisti assunti nel 2012, il triennio di riferimento è
sempre costituito dagli anni 2012 - 2011 - 2010
2º passo
Sommare tutti gli aiuti ottenuti dal soggetto, a qualsiasi altro titolo, in base
Altri aiuti «de minimis» a norme sia nazionali sia regionali sia locali in regime di «de minimis», nel
triennio di riferimento (es. incentivo per donne e giovani, ecc.)
3º passo
Calcolo sgravio
apprendista
Calcolare lo sgravio complessivo triennale relativo all’apprendista che si
sta assumendo nella misura dell’1,5% (1º anno), del 3% (2º anno) e del
10% (3º anno)
Verificare che l’importo dello sgravio per l’apprendista che si sta assumen4º passo
Totale degli aiuti e limiti do, sommato agli altri aiuti ottenuti in regime di «de minimis» nel triennio,
non superi i limiti previsti (es. E 200.000)
massimi
segue 8
Guida alle Paghe
6
3/2013
Inserto
Sgravi contributivi
Solo se i limiti massimi vengono rispettati, è possibile applicare lo sgravio
contributivo totale.
Se l’importo complessivo dello sgravio per il triennio supera tali limiti,
l’aiuto non può essere concesso. Di conseguenza, all’apprendista devono
essere applicate le ordinarie aliquote contributive:
10% - datori di lavoro oltre 9 addetti
1,5% (1º anno), 3% (2º anno), 10% (dal 3º anno) - datori di lavoro fino a 9
addetti
5º passo
Inviare al più presto all’Inps la dichiarazione «de minimis».
Invio della dichiarazione Sulla base della dichiarazione, l’Istituto attribuisce alla posizione contributiva il codice autorizzazione «4R».
A regime, il datore di lavoro deve essere in possesso del codice di autorizzazione prima di inviare la denuncia UniEMens contenente l’apprendista
assunto con sgravio totale
Cosa fare per gli apprendisti già assunti nel 2012
Verifica dei limiti
«de minimis» e
dichiarazione all’Inps
Regolarizzazione
contributiva
Si possono presentare casi di datori di lavoro che abbiano applicato lo sgravio contributivo
totale per apprendisti assunti nel corso del 2012, prima che l’Inps chiarisse che la fruizione
di tale sgravio è condizionata al rispetto dei limiti comunitari per gli aiuti «de minimis».
È pertanto necessario individuare questi casi, verificare se i limiti per gli aiuti «de minimis»
nel triennio sono stati rispettati e di conseguenza:
se lo sgravio rientra nei limiti, inviare al più presto la dichiarazione «de minimis» all’Inps;
se lo sgravio non rientra nei limiti, effettuare la regolarizzazione contributiva con UniEMens-Vig per versare le differenze contributive.
Si ritiene che la verifica in merito al superamento dei limiti «de minimis» e la presentazione
all’Inps della dichiarazione debbano essere effettuate anche per gli apprendisti assunti e già
cessati nel corso dell’anno 2012. Anche per tali apprendisti, infatti, lo sgravio contributivo
totale è stato applicato e sono state trasmesse denunce UniEMens con codice «J6» che
richiedono la presentazione della dichiarazione e l’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione «4R».
Se lo sgravio contributivo totale è stato indebitamente fruito, ad esempio perché il datore di
lavoro ha superato i limiti «de minimis», è necessario versare la contribuzione ordinaria
prevista per gli apprendisti occupati da datori di lavoro fino a 9 addetti (1,5% - 3% - 10% per
ognuno dei primi tre anni di contratto).
In questi casi, è necessario:
1) eliminare le denunce UniEMens relative ai mesi pregressi, a partire dall’assunzione in
poi, contenenti il Tipo Contribuzione «J6»;
2) inviare nuovamente le denunce UniEMens relative ai mesi pregressi esponendo i «vecchi» codici relativi agli apprendisti (serie A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2 ecc.);
3) versare le differenze contributive in F24;
4) attendere che nel sito Inps si generino la variazione contributiva e il titolo di regolarizzazione (Dm10 Vig).
Come compilare la dichiarazione «de minimis»
Contenuti
La dichiarazione deve attestare che nel triennio di riferimento il datore di lavoro non ha
percepito aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti «de
minimis» (E 200.000 nella generalità dei casi).
La dichiarazione rappresenta una «fotografia» degli aiuti percepiti dal datore di lavoro nel
momento di assunzione dell’apprendista.
Nella dichiarazione il datore di lavoro deve indicare e quantificare tutti gli incentivi «de
minimis» fruiti nel triennio compreso lo sgravio triennale calcolato in via presuntiva per
l’apprendista che si sta assumendo.
Guida alle Paghe
3/2013
7
Inserto
Sgravi contributivi
Casi
di somministrazione
Esempi
Ogni volta che il datore di lavoro assume un apprendista con sgravio totale deve effettuare
nuovamente il calcolo dei limiti «de minimis» e presentare una nuova dichiarazione all’Inps.
Inoltre, l’Inps precisa che nei casi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti «de
minimis» si riferiscono al soggetto utilizzatore che deve presentare la dichiarazione.
Si ipotizza che il datore di lavoro abbia fruito del beneficio per l’assunzione di giovani genitori
(E 5.000) autorizzato a settembre 2011.
1) In data 13 dicembre 2012, il datore di lavoro assume l’apprendista A e presenta la
dichiarazione «de minimis». La parte della dichiarazione relativa agli aiuti è compilata come
segue.
________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di
aiuti a titolo «de minimis»;
oppure
di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a
titolo «de minimis» per un importo complessivo di E 8.000, come specificato nella tabella seguente.
Ente erogatore
Normativa
di riferimento
Importo
dell’agevolazione
Data
Stato/Inps
L. 183/2011, art. 22
E 3.000
13/12/2012
Stato/Inps
L. 247/2007, art. 1, E 5.000
commi 72 e 73 e Decreto del Ministero della gioventù 19/11/2010
30/09/2011
2) In data 15 gennaio 2013, il datore di lavoro assume l’apprendista B e presenta la dichiarazione «de minimis». La parte della dichiarazione relativa agli aiuti è compilata come
segue.
________________________________________________________________________________________
DICHIARA
di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di
aiuti a titolo «de minimis»;
oppure
di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a
titolo «de minimis» per un importo complessivo di E 10.500, come specificato nella tabella seguente.
Ente erogatore
Invio della
dichiarazione
Normativa
di riferimento
Data
Stato/Inps
L. 183/2011, art. 22
E 2.500
15/01/2013
Stato/Inps
L. 183/2011, art. 22
E 3.000
13/12/2012
Stato/Inps
L. 247/2007, art. 1, E 5.000
commi 72 e 73 e Decreto del Ministero della gioventù 19/11/2010
30/09/2011
Per inviare all’Inps la dichiarazione «de minimis», i datori di lavoro devono:
utilizzare esclusivamente la funzionalità «Contatti» del Cassetto previdenziale aziende
all’interno del sito Inps;
selezionare l’oggetto «Assunzioni agevolate e sgravi», quindi «Apprendistato» e aggiungere la dicitura «sgravio apprendisti 2012-2016»;
Guida alle Paghe
8
Importo
dell’agevolazione
3/2013
Inserto
Sgravi contributivi
Codice
di autorizzazione «4R»
Termini
allegare copia digitale compilata e sottoscritta del modello di dichiarazione «de minimis» con copia del documento di identità del datore di lavoro (titolare o legale rappresentante) che sottoscrive la dichiarazione. Per agevolare le attività a cura dell’Inps, è
utile specificare nel testo di accompagnamento (campo «Testo») i principali dati anagrafici (Cognome, Nome, Codice fiscale) dell’apprendista al quale si riferisce la dichiarazione.
Dopo avere ricevuto la dichiarazione «de minimis», la Sede Inps attribuisce alla posizione
contributiva interessata il codice di autorizzazione «4R» con il significato di «azienda che nel rispetto del regolamento comunitario sugli aiuti de minimis - fruisce dello sgravio contributivo ex lege n. 183/2011 in relazione all’assunzione di apprendisti».
L’Inps non fissa un termine per l’invio delle dichiarazioni «de minimis», in particolare con
riferimento ai periodi pregressi, ma chiede di effettuare l’invio nel più breve tempo possibile.
In proposito, si rileva che la fruizione dello sgravio contributivo, mediante esposizione in
UniEMens del Tipo Contribuzione «J6», in assenza del codice di autorizzazione «4R»
attribuito a seguito della dichiarazione «de minimis», potrà determinare segnalazioni di
errore, anche bloccanti, in fase di invio delle denunce, nonché l’emissione di note di
rettifica.
La sede Inps, solo dopo aver acquisito la dichiarazione «de minimis», attribuisce il codice di
autorizzazione alla posizione contributiva con decorrenza dal mese di assunzione dell’apprendista. A questo fine, i datori di lavoro devono indicare nella dichiarazione «de minimis»
anche la data di assunzione dell’apprendista che determina il diritto al beneficio contributivo.
Quali sono gli aiuti «de minimis»
Nella dichiarazione «de minimis» occorre indicare tutti gli aiuti nazionali, regionali o locali,
rientranti nel regime del «de minimis» comunque percepiti dal datore di lavoro.
In assenza di un elenco di questi aiuti predisposto dal legislatore, si richiamano alcuni degli
aiuti «de minimis» recentemente disciplinati nell’ambito della legislazione del lavoro che
espressamente richiamano il regolamento comunitario. Tale elenco, tuttavia, è solo esemplificativo.
Guida alle Paghe
3/2013
9
Inserto
Sgravi contributivi
Aiuto
Norma
Definizione agevolata dei contributi sospesi a seArt. 33, comma 28, legge n. 183/2011
guito del sisma in Abruzzo del 2009
Incentivo per l’occupazione di giovani genitori
Ministero della gioventù, decreto 19 novembre
2010
Incentivo per l’occupazione di donne e giovani
Ministero del lavoro, decreto 5 ottobre 2012, in
attuazione art. 24, comma 27, D.L. n. 201/2011,
convertito con modificazioni, con legge n. 214/
2011
AMVA (Apprendistato e Mestieri a Vocazione ArItalia lavoro, avviso pubblico 11 novembre 2011
tigianale)
Ad esempio Regione Emilia Romagna, delibere
Incentivi per assunzioni o stabilizzazioni previsti
di giunta n. 413/2012, n. 510/2012 e n. 1149/
dalla legge regionale
2012
Incentivi per assunzione di lavoratori disabili anche da parte di datori di lavoro non soggetti al- Art. 13, legge n. 68/1999
l’obbligo (fino a 9 addetti)
Denuncia UniEMens
Elemento
<TipoContribuzione>
Gli apprendisti assunti con sgravio contributivo totale sono esposti in UniEMens valorizzando nell’elemento <TipoContribuzione> i seguenti codici:
J6- K6 - Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro
(art. 22 co. 1 legge 183/2011) - validità da 01/2012 - primo anno di sgravio;
J7-K7 - Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art.
22 co. 1 legge 183/2011) - validità da 01/2013 - secondo anno di sgravio;
J8-K8 - Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art.
22 co. 1 legge 183/2011) - validità da 01/2014 - terzo anno di sgravio
Elemento
<Qualifica1>
Elemento
<TipoApprendistato>
I codici della serie «J» vanno utilizzati per la generalità degli apprendisti e anche per gli
apprendisti iscritti al Fondo minatori, ma occupati in superficie.
Per i soli apprendisti occupati in sotterraneo, iscritti al Fondo minatori, occorre utilizzare i
codici della serie «K».
Inoltre, nell’elemento <Qualifica1>, i datori di lavoro devono continuare a valorizzare il
codice 5 con il significato di Apprendista.
A partire dalle denunce contributive riferite all’anno 2013, sarà necessario utilizzare anche il
nuovo elemento <TipoApprendistato> con le seguenti codifiche:
APPA - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
APPB - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
APPC - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Precedenti periodi di apprendistato
Riconoscimento
dello sgravio
In base al nuovo Testo unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), se i Ccnl lo prevedono, il datore di lavoro deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti presso
altri datori di lavoro.
L’Inps (circ. n. 22/2007) ha in precedenza chiarito che assume rilievo il profilo soggettivo
relativo alla formazione dell’apprendista.
Si ritiene, pertanto, che per effetto del cumulo lo sgravio totale deve essere riconosciuto
solo con riferimento al periodo residuo.
Guida alle Paghe
10
3/2013
Inserto
Sgravi contributivi
Esempio
Ipotizziamo un apprendista che:
è in forza presso l’azienda A per 14 mesi da ottobre 2010 a novembre 2011;
viene assunto a febbraio 2012 presso l’azienda B (fino a 9 addetti) con sgravio 100%.
Per effetto del cumulo, l’azienda B ha diritto allo sgravio 100% per massimo 22 mesi (non
36).
Tuttavia, dal momento che il codice «J6» era il solo codice operativo per l’anno 2012, è
stato necessario utilizzare tale codice anche nei casi in cui per effetto del cumulo fosse già
stato superato il primo anno di contratto. Dall’anno 2013, è utilizzabile anche il codice «J7»
relativo al secondo anno di contratto. È auspicabile che l’Inps attivi al più presto anche il
codice «J8» relativo al terzo anno di contratto, al fine di rendere correttamente gestibili in
UniEMens anche le ipotesi di cumulo di diversi contratti.
Guida alle Paghe
3/2013
11

Documents pareils