[82638] Bollettino n. 35 del 27/08/1957
Transcription
[82638] Bollettino n. 35 del 27/08/1957
442 B. U. 27 agosto 1957 - N. 35 - - Amtsblatt vom 27. August 1957 - Nr. 35 DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES vom 26. Juli 1957, Nr. 76 Streichung des Zusatzkapitels 183 zum Voran , Seite 444 schlag der Ausgaben fur das Finanzjahr 1957 . DECRETO' DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 agosto 1957, n. 77 Concessione di riserva privata di caccia in C. C. di Vadena e di Ora alla Signora Bruna Nicolini ve dova Viesi . . pago 445 DEKRET DES PR,\SIDENTEN DES ~EGIONALAUSSCHUSSES vom 21. August 1957, Nr. 77 Bewilligung eines Privat-Jagdrevieres in den K. G. Pfatten und Auer an Frau Nicolini Wwe. Viesi . Seite 446 DECRETO' DEL PRESIDENTE DELl,A GIUNTA REGIONALE l luglio 1957, n. 79 Suddivisione dell'Ispettorato distrettuale delle fo reste di Cles e costituzione dell'Ispettorato distret . pago 447 tuale delle foreste di Malè . DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES vom 1. JuIi 1957, Nr. 79 Unterteilung des Bezirks-Forstinspektorates von Cles . und Errichtung des Bezirks-Forstinspektorates vonMalè Seite 448 DECRETO" DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 1957, n. 80 Trasferimento della sede dell'Ufficio di ammini strazione foreste demaniali di Merano da Merano a Bolzano . p~ g. 449 DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIOl"ALAUSSCHUSSES vom 18. Juli 1957, Nr. 80 Verlegung des Amtssitzes der Forstdomanenver waltung Meran von Meran nach Bozen . . Seite 449 PARTE SECONDA Z\VEITER TEll LEGGI E DECRETI DELLO STATO GESETZE UNO DEKRETE DES STAATES CO'MUNICATO' Ministero dell'Interno - Concorso . pago 450 LEGGI E DECRETI - GESETlE UNO DEKREl E PRO'VINCIA DI TRENTO' PROVINZ TRIENT LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1957, n. 6 Creazione di un nuovo fondo per l'edilizia po polare. IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato fino al 1963, prevista dall'art. 1 della legge provin ciale 13 aprile 1955, n. 5, è revocata a partire dal l'esercizio finanziario 1957. Le somme ottenute per il rimborso graduale dei mutui già concessi in base alla legge provinciale citata, saranno iscritte nei proventi diversi del bi lancio di previsione deHa Provincia, senza vincolo di destinazione. Art. 2 Allo scopo di accelerare la costruzione di al loggi popolari, è autorizzato lo stanziamento, nel bilancio della Provincia, della somma annua di Lire 70 milioni, per la durata di anni 15, a partire dalI'esercizio finanziario 1957, da erogarsi secondo le norme della legge provinciale 20 gennaio 1956~ n. 3. Il limite massimo dell'imponibile per l'imposta complementare, di cuÌ al secondo comma dell'art. 3 della legge richiamata al comma precedente, è ri dotto a Lire 800.000.- per i richiedenti non a reddito fisso, mentre per gli altri è ridotto a Lire 1.300.000. L'utilizzazione dell' alloggio, di cui all'art. 6 della legge sopra ricordata, deve avvenire in modo diretto e continuativo. Non è ammessa la costruzio ne in luogo diverso da quello di residenza. I contributi erogati a norma della presente leg ge dovranno essere liquidati direttamente agli Isti tuti di Credito convenzionati. Art. 3 In corrispondenza al disposto dei precedenti ar ticoli, sono approvate le seguenti variazioni del bilancio per l'esercizio 1957. Nello stato di previsione della spesa . Tabella B: a) in diminuzione: soppressione dell'art. 100: « Spesa per la costruzione di case popolari» L. 70.000.000.- b) in aumento: istituzione di un nuovo articolo 101 bis, con la se guente dizione: « Nuovo fondo per l'incremento dell'edilizia popolare» L. 70.000.000. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge: Art. 1 L'autorizzazione allo stanziamento, nel bilan cio della Provincia, di Lire 70.000.000.- annui Art. 4 Sullo stanziamento stabilito dall'art. 2 della presente legge, saranno collocate le domande pre sentate, nell'esercizio 1956, a sensi dell'art. 7 della legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5, quelle che non abbiano potuto avere utile collocamento sui B. U. 27 agosto 1957 - N. 35 - - Amtsblatt vom 27. August 1957 . Nr. 35 443 fondi di cui alle leggi provinciali 20 gennaio 1956, n. 3 e 26 ottobre 1956, n. 17, e altre presentate in seguito, per lo stesso scopo, fino ad esaurimento del fondo. Art. 5 per il periodo di ammortamento del mutuo di cui all'articolo l, iscriva nel proprio bilancio la annua lità prevista in tale articolo ed applichi tutte le im poste e tasse con le aliquote massime consentite dal le disposizioni di legge in vigore. La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitu zionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigo re il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della. Provincia. La presente legge sarà pubblicata nel Bollet tino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Il Presidente della Giu1lta Provinciale PUPP Visto: .Trento, 22 agosto 1957 Il Presidente della Giunta provinciale ROSA Visto: Il Commissario del Governo nella Regione SANDRELLI PROVINCIA DI BOLZANO Bolzano, 9 agosto 1957 Il Commissario del Governo nella Regione SANDRELLI LANDESGESETZ vom 9. August 1957, Nr. 9 Burgschaftsgewihrung an die Gemeinde Schlan ders auf die Landes-GrundsteuerzuschUige. PRO'VINZ BOZEN DER LANDTAG hat genehmigt LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1957, n. 9 Concessione di garanzia al Comune di Silandro sulle sovrimposte fondiarie provinciali. IL CONSIGUO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge: Art. l E' concessa alla Cassa di Risparmio della Pro vincia di Bolzano la garanzia sul gettito delle so vrimposte provinciali sui terreni e fabbricati limi tatamente alla somma di Lire 4.865.946.- per anni venti corrispondente alle annualità di ammortamen to del mutuo di Lire 50.000.000.-- da concedersi al Comune di Silandro per la copertura delle spese occorse od occorrende per l'ultimazione della costru zione dell'Ospedale Civile di Silandro. Art. 2 La garanzia di cui all'articolo precedente viene effettuata mediante il rilascio di delegazioni seme strali di Lire 2.432.975 sulle sovrimposte fondiarie regolarmente accettate dal Ricevitore Provinciale. Art. 3 La garanzia di cui agli articoli precedenti è concessa a condizione che il Comune di Silandro DJ<:R PRXSIDENT DES LANDESAUSSCHUSSES verkiindet folgendes Gesetz: Art. l Der Sparkasse der Provinz Bozen wird auf den Ertrag der LandeszuschIage auf die Grund· und Gebaudesteuern fiir 20 Jahre Biirgschaft geleistet, und zwar bis zur Hohe von Lire 4.865.946.-, wel. cher Betrag den jahrlichen Amortisierungsraten fiir das Darlehen von Lire 50.000.000.- entspricht, das der Gemeinde Schlanders Zllr Deckung der fiir die Beendigung des Baues des allgemeinen Kran kenhauses von Schlanders bereits aufgelaufenèn und noch auflaufenden Kosten gewahrt werden solI. Art. 2 Die im vorhergehenden Artikel erwahnte Biirg schaft wird mittels AusteBung von halbjahrlichen Zahlungsermachtigungen in Hohe von L. 2.432.975 auf die vom Landes·Kassenverwalter regelrecht an genommenen Grundsteuerzuschlage gewahrt. Art. 3 Diese Biirgschaft wird unter der Bedingung gewahrt, dass die Gemeinde Schlanders fiir die im Art. l erwahnte Zeit der Darlehensamortisierung die in diesem Artikel vorgesehenen Jahresraten in ihre Bilanz eintragt und samt1iche Steuern und Gebiih. I