[82638] Bollettino n. 35 del 27/08/1957

Transcription

[82638] Bollettino n. 35 del 27/08/1957
442
B. U. 27 agosto 1957 - N. 35 - - Amtsblatt vom 27. August 1957 - Nr. 35
DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 26. Juli 1957, Nr. 76
Streichung des Zusatzkapitels 183 zum Voran­
, Seite 444
schlag der Ausgaben fur das Finanzjahr 1957 .
DECRETO' DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 agosto 1957, n. 77
Concessione di riserva privata di caccia in C. C.
di Vadena e di Ora alla Signora Bruna Nicolini ve­
dova Viesi .
. pago 445
DEKRET DES PR,\SIDENTEN DES ~EGIONALAUSSCHUSSES
vom 21. August 1957, Nr. 77
Bewilligung eines Privat-Jagdrevieres in den K. G.
Pfatten und Auer an Frau Nicolini Wwe. Viesi
. Seite 446
DECRETO' DEL PRESIDENTE DELl,A GIUNTA REGIONALE
l luglio 1957, n. 79
Suddivisione dell'Ispettorato distrettuale delle fo­
reste di Cles e costituzione dell'Ispettorato distret­
. pago 447
tuale delle foreste di Malè .
DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIONALAUSSCHUSSES
vom 1. JuIi 1957, Nr. 79
Unterteilung des Bezirks-Forstinspektorates von Cles
.
und Errichtung des Bezirks-Forstinspektorates vonMalè Seite 448
DECRETO" DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 luglio 1957, n. 80
Trasferimento della sede dell'Ufficio di ammini­
strazione foreste demaniali di Merano da Merano a
Bolzano
. p~ g. 449
DEKRET DES PRASIDENTEN DES REGIOl"ALAUSSCHUSSES
vom 18. Juli 1957, Nr. 80
Verlegung des Amtssitzes der Forstdomanenver­
waltung Meran von Meran nach Bozen .
. Seite 449
PARTE SECONDA
Z\VEITER TEll
LEGGI E DECRETI DELLO STATO GESETZE UNO DEKRETE DES STAATES CO'MUNICATO'
Ministero dell'Interno - Concorso
. pago 450
LEGGI E DECRETI - GESETlE UNO DEKREl E
PRO'VINCIA DI TRENTO'
PROVINZ TRIENT
LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1957, n. 6
Creazione di un nuovo fondo per l'edilizia po­
polare.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
fino al 1963, prevista dall'art. 1 della legge provin­
ciale 13 aprile 1955, n. 5, è revocata a partire dal­
l'esercizio finanziario 1957.
Le somme ottenute per il rimborso graduale
dei mutui già concessi in base alla legge provinciale
citata, saranno iscritte nei proventi diversi del bi­
lancio di previsione deHa Provincia, senza vincolo
di destinazione.
Art. 2
Allo scopo di accelerare la costruzione di al­
loggi popolari, è autorizzato lo stanziamento, nel
bilancio della Provincia, della somma annua di
Lire 70 milioni, per la durata di anni 15, a partire
dalI'esercizio finanziario 1957, da erogarsi secondo
le norme della legge provinciale 20 gennaio 1956~
n. 3.
Il limite massimo dell'imponibile per l'imposta
complementare, di cuÌ al secondo comma dell'art. 3
della legge richiamata al comma precedente, è ri­
dotto a Lire 800.000.- per i richiedenti non a
reddito fisso, mentre per gli altri è ridotto a Lire
1.300.000.­
L'utilizzazione dell' alloggio, di cui all'art. 6
della legge sopra ricordata, deve avvenire in modo
diretto e continuativo. Non è ammessa la costruzio­
ne in luogo diverso da quello di residenza.
I contributi erogati a norma della presente leg­
ge dovranno essere liquidati direttamente agli Isti­
tuti di Credito convenzionati.
Art. 3
In corrispondenza al disposto dei precedenti ar­
ticoli, sono approvate le seguenti variazioni del
bilancio per l'esercizio 1957.
Nello stato di previsione della spesa . Tabella B:
a) in diminuzione:
soppressione dell'art. 100:
« Spesa per la costruzione
di case popolari»
L. 70.000.000.-­
b) in aumento:
istituzione di un nuovo
articolo 101 bis, con la se­
guente dizione: « Nuovo
fondo per l'incremento
dell'edilizia popolare»
L. 70.000.000.­
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione allo stanziamento, nel bilan­
cio della Provincia, di Lire 70.000.000.- annui
Art. 4
Sullo stanziamento stabilito dall'art. 2 della
presente legge, saranno collocate le domande pre­
sentate, nell'esercizio 1956, a sensi dell'art. 7 della
legge provinciale 13 aprile 1955, n. 5, quelle che
non abbiano potuto avere utile collocamento sui
B. U. 27 agosto 1957 - N. 35 - - Amtsblatt vom 27. August 1957 . Nr. 35
443
fondi di cui alle leggi provinciali 20 gennaio 1956,
n. 3 e 26 ottobre 1956, n. 17, e altre presentate in
seguito, per lo stesso scopo, fino ad esaurimento del
fondo.
Art. 5
per il periodo di ammortamento del mutuo di cui
all'articolo l, iscriva nel proprio bilancio la annua­
lità prevista in tale articolo ed applichi tutte le im­
poste e tasse con le aliquote massime consentite dal­
le disposizioni di legge in vigore.
La presente legge è dichiarata urgente a sensi
dell'art. 49 dello Statuto Speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costitu­
zionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigo­
re il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della. Provincia.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollet­
tino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Provincia.
Il Presidente della Giu1lta Provinciale
PUPP
Visto:
.Trento, 22 agosto 1957
Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA Visto: Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI
PROVINCIA DI BOLZANO
Bolzano, 9 agosto 1957
Il Commissario del Governo nella Regione
SANDRELLI
LANDESGESETZ vom 9. August 1957, Nr. 9
Burgschaftsgewihrung an die Gemeinde Schlan­
ders auf die Landes-GrundsteuerzuschUige.
PRO'VINZ BOZEN
DER LANDTAG
hat genehmigt
LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1957, n. 9
Concessione di garanzia al Comune di Silandro
sulle sovrimposte fondiarie provinciali.
IL CONSIGUO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:
Art. l
E' concessa alla Cassa di Risparmio della Pro­
vincia di Bolzano la garanzia sul gettito delle so­
vrimposte provinciali sui terreni e fabbricati limi­
tatamente alla somma di Lire 4.865.946.- per anni
venti corrispondente alle annualità di ammortamen­
to del mutuo di Lire 50.000.000.-- da concedersi
al Comune di Silandro per la copertura delle spese
occorse od occorrende per l'ultimazione della costru­
zione dell'Ospedale Civile di Silandro.
Art. 2
La garanzia di cui all'articolo precedente viene
effettuata mediante il rilascio di delegazioni seme­
strali di Lire 2.432.975 sulle sovrimposte fondiarie
regolarmente accettate dal Ricevitore Provinciale.
Art. 3
La garanzia di cui agli articoli precedenti è
concessa a condizione che il Comune di Silandro
DJ<:R PRXSIDENT DES LANDESAUSSCHUSSES
verkiindet
folgendes Gesetz:
Art. l
Der Sparkasse der Provinz Bozen wird auf den
Ertrag der LandeszuschIage auf die Grund· und
Gebaudesteuern fiir 20 Jahre Biirgschaft geleistet,
und zwar bis zur Hohe von Lire 4.865.946.-, wel.
cher Betrag den jahrlichen Amortisierungsraten fiir
das Darlehen von Lire 50.000.000.- entspricht,
das der Gemeinde Schlanders Zllr Deckung der fiir
die Beendigung des Baues des allgemeinen Kran­
kenhauses von Schlanders bereits aufgelaufenèn
und noch auflaufenden Kosten gewahrt werden solI.
Art. 2
Die im vorhergehenden Artikel erwahnte Biirg­
schaft wird mittels AusteBung von halbjahrlichen
Zahlungsermachtigungen in Hohe von L. 2.432.975
auf die vom Landes·Kassenverwalter regelrecht an­
genommenen Grundsteuerzuschlage gewahrt.
Art. 3
Diese Biirgschaft wird unter der Bedingung
gewahrt, dass die Gemeinde Schlanders fiir die im
Art. l erwahnte Zeit der Darlehensamortisierung die
in diesem Artikel vorgesehenen Jahresraten in ihre
Bilanz eintragt und samt1iche Steuern und Gebiih.
I